Art. 23 
 
               Rafforzamento dei contenuti conoscitivi 
                        del cassetto fiscale 
 
  1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione  dei  contribuenti,
all'interno di apposita  area  riservata,  servizi  digitali  per  la
consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e  le  comunicazioni
gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli
riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle  entrate-Riscossione  relativi
ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate. 
  2. L'acquisizione dei documenti di cui al  comma  1  e'  effettuata
anche  attraverso  servizi  di  trasferimento  massivo  e  in   forma
strutturata dei dati contenuti nei documenti stessi. 
  3. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  nei
casi  previsti  dall'articolo  36,  comma  1,  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
sono definite le regole tecniche e  amministrative  per  la  messa  a
disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali di  cui  al
comma 1 ai contribuenti ed eventualmente agli  intermediari  da  loro
delegati. 
  4. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  36,  comma   1,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.