Art. 24 
 
        Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
       dei corrispettivi mediante apposite procedure software 
 
  1. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione  telematica
dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127  puo'  essere  effettuata   mediante   soluzioni   software   che
garantiscono la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. 
  2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter  consentire
la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei
corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel  caso  in
cui  l'operazione  commerciale  sia  regolata  mediante  la  predetta
modalita' di pagamento,  al  fine  di  semplificare  e  rendere  meno
onerose le operazioni amministrative degli esercenti. 
  3. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  nei
casi  previsti  dall'articolo  36,  comma  1,  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
sono  definite  le  specifiche   tecniche   per   la   realizzazione,
omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1. 
  4. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il comma 1 dell'art.  2  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127 e' il seguente: 
                «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020  i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          memorizzano elettronicamente e trasmettono  telematicamente
          all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai  corrispettivi
          giornalieri. La memorizzazione elettronica  e  la  connessa
          trasmissione dei dati dei corrispettivi  sostituiscono  gli
          obblighi di registrazione di cui all'art. 24, primo  comma,
          del suddetto decreto n. 633 del 1972.  Le  disposizioni  di
          cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere  dal  1°
          luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad
          euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano  valide
          le  opzioni  per  la  memorizzazione   elettronica   e   la
          trasmissione  telematica   dei   dati   dei   corrispettivi
          esercitate entro il  31  dicembre  2018.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  possono  essere
          previsti specifici esoneri  dagli  adempimenti  di  cui  al
          presente comma in  ragione  della  tipologia  di  attivita'
          esercitata.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  36,  comma   1,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.