Art. 25 
 
         Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati 
                    ai trasferimenti immobiliari 
 
  1. Al fine di semplificare gli  adempimenti  tecnici  correlati  ai
trasferimenti immobiliari, all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, e'  inserito
il  seguente:  «5-bis.  A  decorrere   dalla   data   stabilita   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa  con
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di  cui
al comma 5 vengono effettuati con modalita' telematiche  dall'Agenzia
delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata del Portale  dei
Comuni,  dei  tipi  di  frazionamento  ad  essa  presentati  per  via
telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente  alla  loro
approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle  entrate
comunica l'avvenuto deposito a ciascun  comune  competente,  mediante
posta elettronica certificata la cui ricevuta  di  avvenuta  consegna
sostituisce l'attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative
modalita'  telematiche  possono  essere  stabilite   con   successivo
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  d'intesa  con
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.». 
  2. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il comma 5 dell'art. 30 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' il seguente:  «5.
          I frazionamenti catastali dei terreni  non  possono  essere
          approvati dall'agenzia del territorio se  non  e'  allegata
          copia del tipo dal quale risulti,  per  attestazione  degli
          uffici comunali, che il tipo medesimo e'  stato  depositato
          presso il comune.».