Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in  1,2  milioni
di euro annui, a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023,
n. 111. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il comma 3 dell'art. 22 della legge 9 agosto 2023, n.
          111 e' il seguente: 
                «3.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione al loro interno o mediante parziale  utilizzo
          delle risorse di cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate  in  base  a
          quanto previsto dal comma 5 del  medesimo  articolo  1,  si
          provvede ai sensi dell'art. 17, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le
          risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati
          ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere  prima
          di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.  A  tale
          fine,  le  maggiori  entrate  o   i   risparmi   di   spesa
          confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  I
          decreti legislativi che recano nuovi  o  maggiori  oneri  o
          minori  entrate  entrano  in   vigore   contestualmente   o
          successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
          finanziaria.».