Art. 3 
 
Eliminazione  della  Certificazione  Unica   relativa   ai   soggetti
  forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, e' inserito il seguente:
«6-septies. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti indicati
al comma  1  che  corrispondono  compensi,  comunque  denominati,  ai
contribuenti che applicano il regime forfettario di cui  all'articolo
1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero  il
regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli  adempimenti
previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322  (Regolamento  recante
          modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
          alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto,  ai
          sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'art.  1,
          comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi  2-bis  e  3,   la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di
          ciascun anno. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.  1  sono  conservati  per  il   periodo   previsto
          dall'art. 43, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o  trasmessi,  su
          richiesta, all'ufficio competente. La  conservazione  delle
          attestazioni  relative   ai   versamenti   contributivi   e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre
          di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui  all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, la  certificazione  puo'  essere  sostituita  dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'art.  3,
          commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo  a
          quello in cui le somme e i valori sono  stati  corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
          al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
          non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
          175, puo' avvenire entro il termine di presentazione  della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
          trasmissioni in via  telematica  effettuate  ai  sensi  del
          presente comma sono equiparate a  tutti  gli  effetti  alla
          esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
          comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva  o  errata
          si applica la sanzione di cento euro  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000  per  sostituto
          di  imposta.  Nei  casi  di   errata   trasmissione   della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dai  termini  previsti  nel
          primo e nel terzo periodo, la  sanzione  e'  ridotta  a  un
          terzo, con un massimo di euro 20.000. 
              6-quinquies.  1.  Nei  casi   di   tardiva   o   errata
          trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
          valori corrisposti per i  periodi  d'imposta  dal  2015  al
          2017, non si fa luogo all'applicazione  della  sanzione  di
          cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
          certificazione e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
          secondo anno  successivo  al  termine  indicato  dal  primo
          periodo del medesimo comma 6-quinquies. 
              6-sexies.  L'Agenzia  delle   entrate,   esclusivamente
          nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
          disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
          pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
          possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
          all'art. 3, comma 3. 
              6-septies. A  decorrere  dall'anno  d'imposta  2024,  i
          soggetti indicati al comma 1  che  corrispondono  compensi,
          comunque  denominati,  ai  contribuenti  che  applicano  il
          regime forfettario di cui all'art. 1, commi  da  54  a  89,
          della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  ovvero  il  regime
          fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  sono
          esonerati  dagli  adempimenti  previsti  dai  commi  6-ter,
          6-quater e 6-quinquies.».