Art. 4 
 
          Procedura telematica per comunicazione cessazione 
          incarico di depositario delle scritture contabili 
 
  1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Nel caso di  variazione  del  luogo  in  cui  sono  tenuti  e
conservati i libri, i registri, le scritture e  i  documenti  di  cui
alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato  a  terzi
l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e
non provvede, in caso  di  cessazione  del  relativo  incarico,  alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3,  nei  successivi
sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ivi   previsto   il
depositario  avvisa  il  contribuente,  mediante  posta   elettronica
certificata o lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  che
comunichera' all'Agenzia delle entrate la  cessazione  dell'incarico.
Il depositario, assolto l'onere comunicativo  di  cui  al  precedente
periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di  tale
comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere  dalla  data  di
invio di quest'ultima comunicazione, il  luogo  di  conservazione  si
presume coincidere con il domicilio  fiscale  del  contribuente.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, e' approvato il modello della comunicazione di  cui  al
primo periodo e sono definite le relative modalita'  di  trasmissione
telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di  cui  al  primo
periodo e' resa disponibile al soggetto passivo  nella  propria  area
riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  35  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta   sul   valore   aggiunto),   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 35 (Disposizione regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
                a) per le persone fisiche,  il  cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
                c)  per  i  soggetti  residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
                e-bis)  per  i  soggetti  che  intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
              3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              3-bis. Nel caso di variazione del  luogo  in  cui  sono
          tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture  e  i
          documenti di cui  alla  lettera  d)  del  comma  2,  se  il
          contribuente ha affidato a terzi  l'incarico  di  tenuta  e
          conservazione  dei  predetti  libri  e  documenti   e   non
          provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla
          presentazione della dichiarazione di cui al  comma  3,  nei
          successivi sessanta giorni dalla scadenza del  termine  ivi
          previsto il depositario avvisa  il  contribuente,  mediante
          posta elettronica certificata o  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento, che comunichera'  all'Agenzia  delle
          entrate  la  cessazione  dell'incarico.   Il   depositario,
          assolto l'onere comunicativo di cui al precedente  periodo,
          entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale
          comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere  dalla
          data di invio di quest'ultima comunicazione,  il  luogo  di
          conservazione  si  presume  coincidere  con  il   domicilio
          fiscale del contribuente. Con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanarsi  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, e' approvato il modello  della  comunicazione
          di cui  al  primo  periodo  e  sono  definite  le  relative
          modalita' di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
          La  comunicazione  di  cui  al  primo   periodo   e'   resa
          disponibile  al  soggetto  passivo   nella   propria   area
          riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. 
              4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
              5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              7-bis. L'opzione di cui al  comma  2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'art. 17 del  regolamento  (CE)
          n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo
          quanto  disposto  dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
              7-ter. 
              8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
              9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10. Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'art.  3,
          commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
              11. I soggetti incaricati  di  cui  all'art.  3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma 6,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13. I soggetti di cui al comma 3  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. (686) 
              15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
              15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui
          al  comma  15-bis,   l'Agenzia   delle   entrate   effettua
          specifiche analisi del  rischio  connesso  al  rilascio  di
          nuove  partite  IVA,  all'esito   delle   quali   l'ufficio
          dell'Agenzia  delle  entrate  invita  il   contribuente   a
          comparire di persona presso il medesimo ufficio,  ai  sensi
          dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  per  esibire  la
          documentazione di cui agli articoli 14 e  19  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica, ove  obbligatoria,
          per consentire in  ogni  caso  la  verifica  dell'effettivo
          esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5  del
          presente  decreto  e  per   dimostrare,   sulla   base   di
          documentazione idonea, l'assenza  dei  profili  di  rischio
          individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
          contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
          sui  documenti  eventualmente  esibiti,   l'ufficio   emana
          provvedimento di cessazione della partita IVA. 
              15-bis.2.  Ferma  restando  la  disciplina  applicabile
          nelle ipotesi  in  cui  la  cessazione  della  partita  IVA
          comporti l'esclusione della stessa  dalla  banca  dati  dei
          soggetti che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  in
          caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
          partita  IVA  puo'  essere  successivamente  richiesta  dal
          medesimo   soggetto,   come    imprenditore    individuale,
          lavoratore autonomo o rappresentante  legale  di  societa',
          associazione o ente, con o  senza  personalita'  giuridica,
          costituiti successivamente al provvedimento  di  cessazione
          della  partita  IVA,  solo  previo  rilascio   di   polizza
          fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata  di  tre
          anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
          a 50.000 euro. In  caso  di  eventuali  violazioni  fiscali
          commesse antecedentemente all'emanazione del  provvedimento
          di cessazione, l'importo  della  fideiussione  deve  essere
          pari alle somme, se  superiori  a  50.000  euro,  dovute  a
          seguito di dette violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
          intervenuto il versamento delle stesse. 
              15-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                b)   tipologie   di   contribuenti   per   i    quali
          l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
          possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art.  38
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
              15-quater. 
              15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
          alla chiusura delle partite IVA  dei  soggetti  che,  sulla
          base dei dati e degli elementi in suo  possesso,  risultano
          non  aver  esercitato  nelle  tre   annualita'   precedenti
          attivita'  di  impresa  ovvero   attivita'   artistiche   o
          professionali. Sono fatti salvi i  poteri  di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente.».