Art. 5 
 
               Riorganizzazione degli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 2, e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  L'attivita'  di
revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di  cui  al
comma 2 tiene conto di analisi finalizzate  alla  riorganizzazione  e
razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente
la realta' dei comparti economici cui si riferiscono  e  cogliere  le
evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
          iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori
          interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
          per lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  "indici".  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
              2. Gli indici sono approvati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il mese  di  marzo  del
          periodo d'imposta successivo a quello  per  il  quale  sono
          applicati.  Le   eventuali   integrazioni   degli   indici,
          indispensabili per tenere conto  di  situazioni  di  natura
          straordinaria, anche correlate a modifiche normative  e  ad
          andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
          a determinate attivita'  economiche  o  aree  territoriali,
          sono  approvate  entro  il  mese  di  aprile  del   periodo
          d'imposta successivo a quello per il quale sono  applicate.
          Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni  due  anni
          dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare entro il mese di  gennaio  di  ciascun  anno,  sono
          individuate le attivita' economiche  per  le  quali  devono
          essere elaborati gli indici ovvero deve esserne  effettuata
          la revisione. Per il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2017, il provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
              2-bis L'attivita' di revisione degli  indici  sintetici
          di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene  conto  di
          analisi     finalizzate     alla     riorganizzazione     e
          razionalizzazione degli  stessi  indici  per  rappresentare
          adeguatamente la realta'  dei  comparti  economici  cui  si
          riferiscono e cogliere le evoluzioni della  classificazione
          delle attivita' economiche Ateco. 
              3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,  della
          realizzazione, della costruzione e dell'applicazione  degli
          indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali  previste
          dall'ordinamento   vigente,   dalle    fonti    informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
              4.  I  contribuenti  cui  si   applicano   gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'art. 3,  commi  da  181  a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti  dall'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
              4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione
          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici
          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei
          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
          redditi, approvati con il provvedimento previsto  dall'art.
          1,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  fermo
          restando  l'utilizzo,  ai  fini   dell'applicazione   degli
          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle
          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,
          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet
          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili
          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
              4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di cui
          al comma 4, l'Agenzia delle entrate  rende  disponibili  ai
          contribuenti ovvero ai loro  intermediari,  anche  mediante
          l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
          gli elementi e le informazioni in suo  possesso  riferibili
          allo  stesso   contribuente,   acquisiti   direttamente   o
          pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei  dati  rilevanti
          ai fini dell'applicazione degli indici.  Con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  sentito   il
          Garante per la  protezione  dei  dati  personali  nei  casi
          previsti  dall'art.  36,  comma  1,  del  Regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile  2016,  sono   individuati   gli   elementi   e   le
          informazioni  da  fornire   al   contribuente,   le   fonti
          informative e le modalita' con cui tali dati sono  messi  a
          disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle  entrate  di  approvazione
          dei  modelli  degli  indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali nei casi previsti  dall'art.  36,  comma  1,  del
          Regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su  cui
          si fonda l'analisi funzionali alla revisione  degli  indici
          sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al  comma  2  ed
          inoltre   alla   eliminazione   delle   informazioni    non
          indispensabili ai fini  del  calcolo,  dell'elaborazione  o
          dell'aggiornamento e sara'  implementato  l'invio  di  dati
          precompilati da parte dell'Agenzia stessa. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
              5-bis. Per l'anno 2024 i programmi informatici  di  cui
          al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione
          dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile  del
          periodo d'imposta successivo a quello al quale  gli  stessi
          sono riferibili. A decorrere  dall'anno  2025  i  programmi
          informatici di cui al comma 5 di ausilio alla  compilazione
          e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il
          giorno  15  del  mese  di  marzo  del   periodo   d'imposta
          successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. 
              6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
          quali il contribuente: 
                a) ha iniziato o cessato l'attivita'  ovvero  non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                b) dichiara ricavi  di  cui  all'art.  85,  comma  1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art.  10,
          comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni  di
          quest'ultima sono attribuite alla  commissione  di  cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
              9.  Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali   trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
              10. La dichiarazione degli importi di cui  al  comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. 
              11. In relazione ai diversi  livelli  di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                a)   l'esonero   dall'apposizione   del   visto    di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                b)   l'esonero   dall'apposizione   del   visto    di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 70.000 euro annui; 
                c) l'esclusione  dell'applicazione  della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto  previsto
          al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati   sulle
          presunzioni semplici  di  cui  all'art.  39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.  54,
          secondo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
          in funzione del livello di affidabilita',  dei  termini  di
          decadenza  per   l'attivita'   di   accertamento   previsti
          dall'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  con  riferimento  al
          reddito di impresa e di lavoro autonomo,  e  dall'art.  57,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633; 
                f) l'esclusione della  determinazione  sintetica  del
          reddito complessivo di cui  all'art.  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
              12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  individuati  i  livelli   di   affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
              13. Con riferimento al  periodo  d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
              14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
          finanza, nel definire  specifiche  strategie  di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              15. All'art. 10, comma 12, della legge 8  maggio  1998,
          n. 146, dopo le parole: "studi di settore,"  sono  inserite
          le  seguenti:  "degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
          fiscale". La societa'  indicata  nell'art.  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,  altresi',  a
          porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a  sviluppare
          innovative tecniche di elaborazione dei dati, a  potenziare
          le attivita' di  analisi  per  contrastare  la  sottrazione
          all'imposizione delle  basi  imponibili,  anche  di  natura
          contributiva,  ad  aggiornare  la  mappa  del  rischio   di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali   di   intervento    nonche',    per    favorire
          l'introduzione     del     concordato     preventivo      e
          l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui  al
          decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  128,  a  porre  in
          essere le attivita' di  progettazione,  di  sviluppo  e  di
          realizzazione  dell'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando  il
          coordinamento e l'indirizzo  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
          della Sogei S.p.A. Al fine  di  consentire  lo  svolgimento
          delle  attivita'  di  cui  al  precedente  periodo   e   di
          assicurare il  coordinamento  delle  stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
          soggetti. Tali convenzioni,  aventi  ad  oggetto  anche  lo
          scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,   dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
              16. Nei casi di omissione della comunicazione dei  dati
          rilevanti ai fini  della  costruzione  e  dell'applicazione
          degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta  dei
          medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria prevista  dall'art.  8,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
          entrate, prima della contestazione della violazione,  mette
          a disposizione del contribuente, con le  modalita'  di  cui
          all'art. 1, commi da 634 a 636,  della  legge  23  dicembre
          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,
          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del
          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  55
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate sono emanate le ulteriori  disposizioni  necessarie
          per l'attuazione del presente articolo. 
              18. Le disposizioni normative e regolamentari  relative
          all'elaborazione e all'applicazione dei parametri  previsti
          dall'art. 3, commi da 181 a 189, della  legge  28  dicembre
          1995, n. 549, e  degli  studi  di  settore  previsti  dagli
          articoli 62-bis e 62-sexies  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n.  427,  cessano  di  produrre  effetti  nei
          confronti  dei  soggetti  interessati  agli   stessi,   con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati  l'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. 
              19. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».