Art. 6 
 
Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei
  Modelli degli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Nell'ottica  di
semplificare l'adempimento di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate
rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari,  anche
mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove  tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso
contribuente,  acquisiti  direttamente  o  pervenuti  da  terzi,  per
l'acquisizione dei dati rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,
sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  nei  casi
previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  sono
individuati  gli  elementi  e   le   informazioni   da   fornire   al
contribuente, le fonti informative e le modalita' con cui  tali  dati
sono  messi  a  disposizione  dello  stesso   contribuente.   Con   i
provvedimenti   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   di
approvazione dei modelli  degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  nei
casi  previsti  dall'articolo  36,  comma  1,  del  Regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
sono definiti i dati  su  cui  si  fonda  l'analisi  funzionali  alla
revisione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, di cui  al
comma  2  ed  inoltre  alla  eliminazione  delle   informazioni   non
indispensabili   ai   fini   del   calcolo,    dell'elaborazione    o
dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati  precompilati
da parte dell'Agenzia stessa.». 
  2. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti all'art. 9-bis del decreto-legge 24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 5.