Art. 7 
 
              Disponibilita' dei programmi informatici 
          per gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 9-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Per l'anno  2024  i
programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla  compilazione
e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il  mese  di
aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli  stessi
sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i  programmi  informatici
di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione  e  alla  trasmissione
dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese  di  marzo
del periodo d'imposta successivo a quello al quale  gli  stessi  sono
riferibili.». 
  2. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti all'art. 9-bis del decreto-legge 24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 5.