Art. 8 
 
                   Scadenza dei versamenti rateali 
                            delle imposte 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «,  previa  opzione  esercitata  dal
contribuente in sede di dichiarazione periodica,» sono soppresse e le
parole: «mese  di  novembre»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «16
dicembre»; 
    b) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  versamenti
rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
versamento delle  somme  dovute  a  titolo  di  saldo  delle  imposte
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 20, del citato decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti dai soggetti titolari di posizione  assicurativa  in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione  di
          quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto  del
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
          versate  in  rate  mensili  di  uguale  importo,   con   la
          maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti
          dal mese di scadenza;  in  ogni  caso,  il  pagamento  deve
          essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di
          presentazione della  dichiarazione  o  della  denuncia.  La
          disposizione non si applica per le somme  dovute  ai  sensi
          del titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              2. La misura dell'interesse e' pari al  tasso  previsto
          dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
              3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
          dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
          17, comma 1. 
              4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
          sedici di ciascun mese. 
              5. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.».