Art. 9 
 
Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e  delle  ritenute  sui
  redditi di lavoro autonomo 
 
  1. All'articolo 1,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  le  parole:  «lire  cinquantamila»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «euro 100»; 
    b) dopo le parole: «relativo al mese successivo» sono aggiunte le
seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno». 
  2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro
100»; 
    b) dopo le parole: «trimestre successivo» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dalle somme  dovute  con  riferimento  alle  liquidazioni  periodiche
relative all'anno d'imposta 2024. 
  4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute  di  cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n.  600,  non  supera  il  limite  di  euro  100,  il
versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo
e comunque entro il 16 dicembre  dello  stesso  anno.  Il  versamento
delle ritenute operate nel mese di dicembre  e'  comunque  effettuato
entro il giorno 16 del mese successivo. 
  5. La disposizione di  cui  al  comma  4  si  applica  ai  compensi
corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024. 
  6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole:  «30  giugno»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «16  giugno»  e  le  parole:  «20  dicembre»   sono
sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»; 
    b) dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:
«Il versamento  delle  ritenute  operate  nel  mese  di  dicembre  e'
comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (Regolamento recante norme
          per la semplificazione e  la  razionalizzazione  di  alcuni
          adempimenti contabili in  materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16  aprile  1998,  n.  88,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). -  1.
          Entro  il  giorno  16  di  ciascun  mese,  il  contribuente
          determina  la  differenza   tra   l'ammontare   complessivo
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  esigibile   nel   mese
          precedente, risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o  da
          eseguire nei registri relativi alle  fatture  emesse  o  ai
          corrispettivi  delle  operazioni   imponibili,   e   quello
          dell'imposta, risultante dalle  annotazioni  eseguite,  nei
          registri relativi ai beni ed ai servizi  acquistati,  sulla
          base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e  per
          i quali il diritto alla detrazione viene  esercitato  nello
          stesso  mese  ai  sensi  dell'art.  19  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Entro
          il medesimo termine  di  cui  al  periodo  precedente  puo'
          essere esercitato il diritto alla  detrazione  dell'imposta
          relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro
          il  15  del  mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
          dell'operazione,  fatta  eccezione  per  i   documenti   di
          acquisto  relativi  ad  operazioni   effettuate   nell'anno
          precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
          dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi  in
          base ai quali ha operato la liquidazione periodica. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  ultimo
          periodo, si applicano anche ai soggetti di cui  all'art.  7
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n. 542. 
              1-ter. Resta  ferma  la  possibilita'  per  gli  aventi
          diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale. 
              2. 
              2-bis. 
              2-ter. 
              3. A partire dal periodo di imposta in corso alla  data
          di  entrata  in  vigore  del   presente   regolamento,   il
          contribuente  che  affida   a   terzi   la   tenuta   della
          contabilita' e  ne  abbia  dato  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta sul valore  aggiunto  competente  nella  prima
          dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo  alla
          scelta operata, puo' fare riferimento, ai fini del  calcolo
          della differenza di imposta relativa  al  mese  precedente,
          all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
          Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione  ha  effetto
          dalla seconda liquidazione periodica. 
              4.  Entro  il  termine  stabilito  nel  comma   1,   il
          contribuente versa l'importo della differenza nei  modi  di
          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera  il
          limite di euro 100, il versamento e' effettuato  insieme  a
          quello relativo al mese successivo e comunque entro  il  16
          dicembre dello stesso anno.». 
              - Il testo dell'art.  7,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  14  ottobre  1999,  n.  542  (Regolamento
          recante  modificazioni  alle  disposizioni  relative   alla
          presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP  e
          dell'IVA), come modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 7 (Semplificazioni per  i  contribuenti  minori
          relative alle liquidazioni e ai versamenti  in  materia  di
          imposta sul valore  aggiunto).  -  1.  I  contribuenti  che
          nell'anno solare  precedente  hanno  realizzato  un  volume
          d'affari non superiore a lire 600 milioni  per  le  imprese
          aventi  per  oggetto  prestazioni  di  servizi  e  per  gli
          esercenti arti o professioni, ovvero lire un  miliardo  per
          le imprese aventi  per  oggetto  altre  attivita',  possono
          optare, per: 
                  a) l'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,
          di cui all'art. 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100,  e  dei  relativi
          versamenti  dell'imposta  entro  il  16  del  secondo  mese
          successivo a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri  solari;
          qualora l'imposta non superi  il  limite  di  euro  100  il
          versamento e' effettuato insieme a  quello  dovuto  per  il
          trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre  dello
          stesso anno; 
                  b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di
          marzo di ciascun anno, ovvero  entro  il  termine  previsto
          dall'art. 17, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre  2001,  n.  435,
          maggiorando le  somme  da  versare  degli  interessi  nella
          misura dello 0.40 per cento per ogni  mese  o  frazione  di
          mese successivo alla predetta data. 
              2.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che   esercitano
          contemporaneamente  prestazioni   di   servizi   ed   altre
          attivita' e non provvedono alla  distinta  annotazione  dei
          corrispettivi  resta  applicabile  il  limite  di  lire  un
          miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate. 
              3. Per i soggetti che esercitano l'opzione  di  cui  al
          comma 1 le somme devono essere maggiorate  degli  interessi
          nella misura dell'1 per cento. 
              3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione  di  cui  al
          comma 1,  lettera  a),  possono  annotare  le  fatture  nel
          registro di cui all'art.  23  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del
          mese  successivo  al  trimestre  di   effettuazione   delle
          operazioni  e  con  riferimento   allo   stesso   mese   di
          effettuazione delle operazioni.» 
              - Il testo degli articoli 25 e 25-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il
          seguente: 
                «Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro  autonomo  e
          su altri redditi). - I soggetti indicati  nel  primo  comma
          dell'art. 23, che corrispondono a  soggetti  residenti  nel
          territorio dello Stato compensi comunque denominati,  anche
          sotto forma di partecipazione agli utili,  per  prestazioni
          di lavoro autonomo, ancorche' non  esercitate  abitualmente
          ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi  o  per
          l'assunzione di obblighi di fare,  non  fare  o  permettere
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta  del  20
          per cento a titolo  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo
          di rivalsa. La predetta ritenuta deve  essere  operata  dal
          condominio quale sostituto  d'imposta  anche  sui  compensi
          percepiti  dall'amministratore  di  condominio.  La  stessa
          ritenuta deve essere operata sulla parte  imponibile  delle
          somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare  delle
          somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 (191)
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. La ritenuta e' elevata al venti per  cento  per  le
          indennita' di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  1
          dell'art.  16  dello  stesso   testo   unico,   concernente
          tassazione separata. La ritenuta non  deve  essere  operata
          per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. 
              Salvo quanto disposto nell'ultimo  comma  del  presente
          articolo, se i compensi e le altre somme di  cui  al  comma
          precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per  cento,  anche  per  le  prestazioni  effettuate
          nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i  compensi  per
          prestazioni di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero  e
          quelli corrisposti a stabili organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. 
              Le disposizioni dei precedenti commi non  si  applicano
          ai compensi  di  importo  inferiore  a  lire  cinquantamila
          corrisposti  dai  soggetti  indicati   nella   lettera   c)
          dell'art. 2 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  598,  per
          prestazioni di lavoro autonomo non esercitato  abitualmente
          e  sempreche'  non  costituiscano   acconto   di   maggiori
          compensi. 
              I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          corrisposti a non residenti sono soggetti ad  una  ritenuta
          del trenta per  cento  a  titolo  di  imposta  sulla  parte
          imponibile del loro ammontare. E'  operata,  altresi',  una
          ritenuta  del  trenta  per  cento  a  titolo   di   imposta
          sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
          l'uso o la concessione in uso di attrezzature  industriali,
          commerciali o scientifiche che si  trovano  nel  territorio
          dello Stato. Ne  sono  esclusi  i  compensi  corrisposti  a
          stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato   di
          soggetti non residenti. 
                Art. 25-bis (Ritenuta sulle  provvigioni  inerenti  a
          rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
          - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
          le imprese  agricole,  i  quali  corrispondono  provvigioni
          comunque denominate per le  prestazioni  anche  occasionali
          inerenti  a  rapporti  di  commissione,  di   agenzia,   di
          mediazione,   di   rappresentanza   di   commercio   e   di
          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  dovuta  dai  percipienti,   con
          obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta  ritenuta  si
          applica nella misura fissata dall'art. 11 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  per  il  primo   scaglione   di
          reddito. 
              La ritenuta  e'  commisurata  al  cinquanta  per  cento
          dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo  comma.
          Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
          o mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita'  si
          avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
          terzi, la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per  cento
          dell'ammontare delle stesse provvigioni. 
              La ritenuta di cui ai commi  precedenti  e'  scomputata
          dall'imposta relativa al periodo di imposta di  competenza,
          purche' gia' operata al momento della  presentazione  della
          dichiarazione annuale,  o,  alternativamente,  dall'imposta
          relativa al periodo di imposta nel quale e' stata  operata.
          Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la  stessa
          e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
          cui e' stata effettuata. 
              Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
          contrattuali, sono direttamente  trattenute  sull'ammontare
          delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
          ai   committenti,   preponenti   o    mandanti    l'importo
          corrispondente alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo  dei
          termini  per  il   relativo   versamento   da   parte   dei
          committenti,  preponenti  o  mandanti,   la   ritenuta   si
          considera operata nel mese successivo a quello  in  cui  le
          provvigioni  sono  state  trattenute  dai  percipienti.   I
          committenti, preponenti o mandanti possono tener  conto  di
          eventuali errori nella  determinazione  dell'importo  della
          ritenuta anche in occasione di successivi  versamenti,  non
          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
          provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 
              Le disposizioni dei precedenti commi non  si  applicano
          alle provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo,  dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti   di
          viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti  che
          esercitano  attivita'   di   distribuzione   di   pellicole
          cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
          prestazioni   rese    direttamente    alle    imprese    di
          assicurazione, dai mediatori di assicurazione  per  i  loro
          rapporti con le imprese di assicurazione e con  gli  agenti
          generali delle imprese di assicurazione  pubbliche  o  loro
          controllate  che  rendono  prestazioni  direttamente   alle
          imprese di assicurazione in regime di reciproca  esclusiva;
          dalle aziende ed  istituti  di  credito  e  dalle  societa'
          finanziarie e di locazione finanziaria per  le  prestazioni
          rese nell'esercizio delle attivita' di  collocamento  e  di
          compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta  e  di
          finanziamento, dagli  agenti,  raccomandatari  e  mediatori
          marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di  imprese
          petrolifere per le prestazioni ad esse  rese  direttamente,
          dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli  ed
          ittici e di  imprese  esercenti  la  pesca  marittima,  dai
          commissionari che operano nei mercati  ortoflorofrutticoli,
          ittici e di bestiame, nonche' dai  consorzi  e  cooperative
          tra imprese agricole, commerciali ed artigiane  non  aventi
          finalita' di lucro. 
              Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
          domicilio di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114,  la  ritenuta  e'  applicata  a  titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite ridotto del 22 per cento a  titolo  di  deduzione
          forfetaria delle spese di produzione del  reddito.  Per  le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono. 
              Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
          presentazione  della  dichiarazione  indicata  nel  secondo
          comma. Tali  modalita'  devono  prevedere  la  trasmissione
          anche tramite posta elettronica certificata della  predetta
          dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti  di
          tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
          dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione  della
          comunicazione relativa alle variazioni  che  comportano  il
          venir   meno    delle    predette    condizioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'art.  11,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni. 
              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle provvigioni corrisposte a stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti.». 
              - Il testo dell'art. 25-ter del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 25-ter (Ritenute sui corrispettivi  dovuti  dal
          condominio  all'appaltatore).  -  1.  Il  condominio  quale
          sostituto di  imposta  opera  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta del 4 per cento a titolo di  acconto  dell'imposta
          sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa,
          sui  corrispettivi  dovuti  per  prestazioni   relative   a
          contratti di appalto di opere o servizi, anche  se  rese  a
          terzi o nell'interesse di terzi, effettuate  nell'esercizio
          di impresa. 
              2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se  i
          corrispettivi sono qualificabili come  redditi  diversi  ai
          sensi dell'art. 67, comma 1, lettera i),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al  comma  1
          e' effettuato  dal  condominio  quale  sostituto  d'imposta
          quando  l'ammontare  delle   ritenute   operate   raggiunga
          l'importo di euro 500. Il  condominio  e'  comunque  tenuto
          all'obbligo di versamento  entro  il  16  giugno  e  il  16
          dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto
          l'importo stabilito al primo periodo. Il  versamento  delle
          ritenute  operate  nel  mese  di   dicembre   e'   comunque
          effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. 
              2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1
          deve essere eseguito dai condomini tramite  conti  correnti
          bancari o postali a loro  intestati  ovvero  secondo  altre
          modalita'   idonee   a    consentire    all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono  essere  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400.
          L'inosservanza   della   presente   disposizione   comporta
          l'applicazione  delle  sanzioni  previste   dal   comma   1
          dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471.».