Art. 11 Norme finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di spesa autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni. 3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate. 4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 11: - Per il testo dei commi 357-bis dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nelle note alle premesse.