Art. 11 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente regolamento si provvede nel  limite  dello  stanziamento  di
spesa autorizzato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  357-bis,  della
legge n. 234 del 2021 e fino all'esaurimento delle predette risorse. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre
di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni. 
  3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette  al  MIC,
al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  a  CONSAP,  entro  il
decimo giorno di  ciascun  mese,  la  rendicontazione  riferita  alla
mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e
dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili,
SOGEI non  procede  a  ulteriori  attribuzioni  dell'importo  di  cui
all'articolo  5,  comma  3,  e  da'  tempestiva  comunicazione   alle
amministrazioni interessate. 
  4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dei commi  357-bis  dell'art.  1,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.  234  della  legge  29  dicembre
          2022, n. 197 si veda nelle note alle premesse.