Art. 2 
 
                         Carte elettroniche 
 
  1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di  500
euro, che non costituisce reddito  imponibile  del  beneficiario  ne'
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente (ISEE). 
  2.  Ciascuna  Carta  e'   generata   attraverso   una   piattaforma
informatica, utilizzabile tramite accesso  alla  rete  Internet,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento  dei  dati
personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi
di conservazione dei dati personali. 
  3. La piattaforma richiede  la  registrazione  dei  beneficiari  di
ciascuna Carta, secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  5,  e
delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e'  possibile
utilizzare   ciascuna   Carta,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 7. 
  4. La piattaforma prevede la generazione,  nell'area  riservata  di
ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici,  con
codice identificativo, associati  all'acquisto  di  uno  dei  beni  o
servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del
2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera  a),  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
          2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.