Art. 2 Carte elettroniche 1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 2. Ciascuna Carta e' generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali. 3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 4. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Note all'art. 2: - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.