Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. La «Carta della cultura  giovani»  e'  riconosciuta  a  tutti  i
residenti nel territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di
permesso di soggiorno in corso di validita',  appartenenti  a  nuclei
familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta e' assegnata
e utilizzabile nell'anno  successivo  a  quello  del  compimento  del
diciottesimo  anno   di   eta',   secondo   le   modalita'   definite
dall'articolo 6. 
  2. La «Carta del merito» e' riconosciuta a tutti  i  residenti  nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno in corso di validita',  che  hanno  conseguito,  non  oltre
l'anno di compimento del diciannovesimo  anno  di  eta',  il  diploma
finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione  con  una  votazione  di  almeno  100
centesimi. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno  successivo
a quello del conseguimento del diploma ed e' cumulabile con la  Carta
di cui al comma 1, secondo le  modalita'  definite  dall'articolo  6.
Sino   all'avvio   della   operativita'    dell'Anagrafe    nazionale
dell'istruzione (ANIST),  il  Ministero  della  cultura,  di  seguito
«MIC», attraverso modalita' telematiche concordate con  il  Ministero
dell'istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a
tutela dei dati personali, accede all'Anagrafe nazionale  studenti  e
dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato  del
secondo ciclo, al fine di verificare il diritto  dei  beneficiari  ad
usufruire  della  carta  del  merito.  Dall'avvio   dell'operativita'
dell'ANIST, il MIC accede in consultazione all'ANIST agli esiti degli
esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa  finalita',  mediante
appositi servizi resi  fruibili  per  il  tramite  della  Piattaforma
digitale nazionale dati (PDND). 
  3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese, di seguito «SPID», o  attraverso  la  Carta  di  identita'
elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti
che non abbiano piena capacita' di  agire,  dei  loro  rappresentanti
legali. In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei
beneficiari che l'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4,
comma 1, tratta secondo  quanto  previsto  dall'articolo  10  per  la
realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione  e  all'utilizzo
delle Carte.