Art. 3 Beneficiari 1. La «Carta della cultura giovani» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' definite dall'articolo 6. 2. La «Carta del merito» e' riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta e' assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed e' cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dall'articolo 6. Sino all'avvio della operativita' dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), il Ministero della cultura, di seguito «MIC», attraverso modalita' telematiche concordate con il Ministero dell'istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, accede all'Anagrafe nazionale studenti e dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, al fine di verificare il diritto dei beneficiari ad usufruire della carta del merito. Dall'avvio dell'operativita' dell'ANIST, il MIC accede in consultazione all'ANIST agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa finalita', mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). 3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identita' elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacita' di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo delle Carte.