Art. 4 
 
                        Soggetti responsabili 
                  per la realizzazione delle Carte 
 
  1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
regolamento e' il MIC. A tal fine, il MIC,  mediante  la  stipula  di
apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi  dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  delle  societa'
SOGEI  -  Societa'  generale  d'informatica   S.p.A.   e   CONSAP   -
Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  S.p.A.  Agli   oneri
derivanti dall'espletamento delle attivita' assegnate  alle  societa'
SOGEI e CONSAP, che non possono  eccedere  il  limite  massimo  annuo
rispettivamente di euro 200.000 e di  euro  250.000,  si  provvede  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1. 
  2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante
apposite iniziative di  informazione  e  promozione  della  misura  e
fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti  dall'attuazione
del presente comma, che non possono eccedere  il  limite  massimo  di
euro 350.000 annui,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 11, comma 1. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto  2009,  n.  102  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.