Art. 4 Soggetti responsabili per la realizzazione delle Carte 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il MIC. A tal fine, il MIC, mediante la stipula di apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle attivita' assegnate alle societa' SOGEI e CONSAP, che non possono eccedere il limite massimo annuo rispettivamente di euro 200.000 e di euro 250.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1. 2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 si veda nelle note alle premesse.