Art. 8 
 
                     Fatturazione e liquidazione 
 
  1. A seguito  dell'accettazione  del  buono  di  spesa  al  momento
dell'acquisto  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,   e'
riconosciuto un credito di pari  importo  al  soggetto  registrato  e
inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il  buono
di spesa medesimo. Il credito maturato  e'  registrato  nell'apposita
area disponibile sulla piattaforma dedicata. 
  2. In seguito  a  emissione  di  fattura  elettronica,  redatta  in
conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla
piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di  un  importo
pari a quello del credito maturato.  A  tal  fine,  CONSAP,  mediante
acquisizione  dei   dati   dall'apposita   area   disponibile   sulla
piattaforma  dedicata,  nonche'  dalla  piattaforma  di  fatturazione
elettronica della pubblica  amministrazione,  provvede  al  riscontro
delle fatture sul registro vendite di cui all'articolo 7, comma  5  e
alla liquidazione delle stesse. 
  3. Il saldo dell'importo maturato  puo'  essere  richiesto  con  le
modalita' di cui al comma 2 entro e  non  oltre  novanta  giorni  dal
termine di cui all'articolo 6, comma 1.