Art. 8 Fatturazione e liquidazione 1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito maturato e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito a emissione di fattura elettronica, redatta in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture sul registro vendite di cui all'articolo 7, comma 5 e alla liquidazione delle stesse. 3. Il saldo dell'importo maturato puo' essere richiesto con le modalita' di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 1.