Art. 2 Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale 1. All'articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 518-duodecies del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».