Art. 2 
 
        Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale 
 
  1. All'articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo
le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le  seguenti:  «,
ove previsto,». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  l'articolo  518-duodecies  del   codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   518-duodecies   (Distruzione,    dispersione,
          deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso  illecito
          di beni culturali o paesaggistici). -  Chiunque  distrugge,
          disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili
          o,  ove   previsto,   non   fruibili   beni   culturali   o
          paesaggistici propri o altrui e' punito con  la  reclusione
          da due a cinque anni e con la multa da euro  2.500  a  euro
          15.000. 
                Chiunque, fuori dei  casi  di  cui  al  primo  comma,
          deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri  o
          altrui,  ovvero   destina   beni   culturali   a   un   uso
          incompatibile con il loro  carattere  storico  o  artistico
          ovvero  pregiudizievole  per  la   loro   conservazione   o
          integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 
                La sospensione condizionale della pena e' subordinata
          al ripristino dello stato  dei  luoghi  o  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o  pericolose  del  reato  ovvero
          alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita'  indicate   dal   giudice   nella   sentenza   di
          condanna.».