Art. 3 
 
             Modifica all'articolo 635 del codice penale 
 
  1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma e' sostituito
dal seguente: 
    «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o  immobili  altrui  in  occasione  di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa  fino
a 10.000 euro». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'articolo 635  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
                Alla  stessa  pena   soggiace   chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili le seguenti cose altrui: 
                  1. edifici pubblici o destinati a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                  2. opere destinate all'irrigazione; 
                  3.  piantate  di  viti,   di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  boschi,  selve  o  foreste,  ovvero   vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                  4. attrezzature e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
                  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. 
                  Per  i  reati  di  cui  ai  commi  precedenti,   la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 
                  Nei casi previsti dal primo  comma  il  delitto  e'
          punibile  a  querela  della  persona  offesa.  Si   procede
          tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del
          delitto previsto dall'articolo 331  ovvero  se  la  persona
          offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.».