Art. 4 
 
            Modifiche all'articolo 639 del codice penale 
 
  1. All'articolo 639 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le  parole:  «multa  fino  a  euro  103»  sono
sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»; 
    b) al secondo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite
all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti
in musei, pinacoteche,  gallerie  e  altri  luoghi  espositivi  dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche'
di ogni altro ente e istituto pubblico,  si  applica  la  pena  della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»; 
    c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
      «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635,  deturpa
o  imbratta  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate». 
      La presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 gennaio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 639  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
                
                «Art.  639  (Deturpamento  e  imbrattamento  di  cose
          altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo
          635, deturpa o imbratta cose mobili  altrui  e'  punito,  a
          querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. 
                Se il fatto e' commesso su beni immobili o  su  mezzi
          di trasporto pubblici o privati, si applica la  pena  della
          reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300  a  1.000
          euro. Se il fatto e' commesso su teche,  custodie  e  altre
          strutture    adibite    all'esposizione,    protezione    e
          conservazione  di  beni   culturali   esposti   in   musei,
          pinacoteche,  gallerie  e  altri  luoghi  espositivi  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a  sei
          mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. 
                Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo
          comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
          anni e della multa fino a 10.000 euro. 
                Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635,
          deturpa  o  imbratta  cose  mobili  o  immobili  altrui  in
          occasione  di  manifestazioni  che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di  cui
          ai commi precedenti, raddoppiate. 
                Nei  casi  previsti  dal  secondo  comma  si  procede
          d'ufficio. 
                Con la sentenza di condanna per i  reati  di  cui  al
          secondo  e  terzo  comma  il  giudice,  ai  fini   di   cui
          all'articolo 165, primo comma, puo' disporre  l'obbligo  di
          ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora  cio'
          non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le  spese  o  di
          rimborsare quelle a  tal  fine  sostenute,  ovvero,  se  il
          condannato non si oppone, la prestazione di  attivita'  non
          retribuita  a  favore  della  collettivita'  per  un  tempo
          determinato comunque non superiore alla durata  della  pena
          sospesa, secondo le modalita' indicate  nella  sentenza  di
          condanna.».