Art. 4 Modifiche all'articolo 639 del codice penale 1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»; b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»; c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 gennaio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Sangiuliano, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 639 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto e' commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».