Art. 3 Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge. 3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu' comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle citta' capoluogo e' sede legale della provincia. 4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. 5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.