Art. 3 
 
             Norme elettorali applicabili ai capoluoghi 
                di provincia e relativa denominazione 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per l'elezione del sindaco  e  del  consiglio  comunale  dei
comuni capoluogo di provincia si applicano,  indipendentemente  dalla
relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge. 
  3. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu'
comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni  stessi  e
lo statuto stabilisce quale delle citta'  capoluogo  e'  sede  legale
della provincia. 
  4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione  di  nuovi
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato  e  degli  altri
enti pubblici. 
  5. Per le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano resta  fermo  quanto  previsto  dalla  rispettiva
legislazione.