Art. 2 Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare 1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60: 1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.»; b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi»; c) all'articolo 64: 1) al comma 1, le parole: «per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»; 2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Composizione del Consiglio della magistratura militare). - 1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede; b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) quattro componenti eletti dai magistrati militari; d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare. 2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 61 (Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare). - 1. Omissis. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi. A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina). - 1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimita' il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi. 2. Omissis. 2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».