Art. 2 
 
               Modifiche alle disposizioni concernenti 
              il Consiglio della magistratura militare 
 
  1. Al libro primo, titolo III, capo VI,  sezione  II,  del  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 60: 
      1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Nel corso del mandato, i magistrati  militari  componenti
elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo
e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in
ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza
e nelle funzioni precedentemente esercitate.»; 
    b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti,  di  cui
uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di
cui due elettivi»; 
    c) all'articolo 64: 
      1) al comma 1, le parole: «per l'intera  durata  dello  stesso,
formata da tre  dei  suoi  componenti,  di  cui  uno  elettivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo  un
biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»; 
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda  per
un ufficio direttivo o semidirettivo nel  periodo  del  loro  mandato
elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui
hanno  cessato  di  far  parte  del  Consiglio   della   magistratura
militare.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60, commi  1  e  2,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.   60   (Composizione   del   Consiglio    della
          magistratura   militare).   -   1.   Il   Consiglio   della
          magistratura militare ha sede in Roma ed e' composto da: 
                  a) il primo presidente della Corte  di  Cassazione,
          che lo presiede; 
                  b) il procuratore generale militare presso la Corte
          di Cassazione; 
                  c)  quattro  componenti   eletti   dai   magistrati
          militari; 
                  d)  un  componente   estraneo   alla   magistratura
          militare,  scelto  d'intesa  tra  i  Presidenti  delle  due
          Camere, fra professori ordinari di universita'  in  materie
          giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio
          professionale, che assume le funzioni  di  vice  presidente
          del Consiglio. Quest'ultimo componente non puo'  esercitare
          attivita' professionale suscettibile di interferire con  le
          funzioni della magistratura militare  ne'  puo'  esercitare
          attivita' professionale nell'interesse o per conto,  ovvero
          contro l'amministrazione militare. 
                2. Nel  corso  del  mandato,  i  magistrati  militari
          componenti  elettivi  del  Consiglio   della   magistratura
          militare rimangono in ruolo e, se fuori  ruolo  al  momento
          della   loro   elezione,   sono   ricollocati   in   ruolo,
          eventualmente  anche  in  soprannumero,   nella   sede   di
          provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. 
                3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   61   (Principi   generali   in   materia   di
          attribuzioni   e   funzionamento   del   Consiglio    della
          magistratura militare). - 1. Omissis. 
                2. Le deliberazioni del  Consiglio  sono  adottate  a
          maggioranza e  per  la  loro  validita'  e'  necessaria  la
          presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi.
          A parita' di voti prevale il voto del presidente. 
                3. Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 64 (Attribuzioni del Consiglio  in  materia  di
          conferimento di  uffici  direttivi  e  valutazione  per  la
          nomina). - 1. Sul conferimento  degli  uffici  direttivi  e
          sulla  valutazione  per  la   nomina   alle   funzioni   di
          legittimita'  il  Consiglio  della  magistratura   militare
          delibera  su  proposta   di   una   commissione,   nominata
          all'inizio  del   quadriennio   e   rinnovata   nella   sua
          composizione dopo un biennio, formata da  cinque  dei  suoi
          componenti, di cui tre elettivi. 
                2. Omissis. 
                2-bis.  I  componenti  eletti  non  possono  proporre
          domanda  per  un  ufficio  direttivo  o  semidirettivo  nel
          periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che  sia
          trascorso un anno dal giorno in cui hanno  cessato  di  far
          parte del Consiglio della magistratura militare.».