Art. 3 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. A seguito dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
adottate ai sensi degli articoli 59, comma  2  e  62,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le  modifiche  delle  piante
organiche degli uffici requirenti di primo grado di  Roma,  Verona  e
Napoli, con  soppressione  di  un'unita'  in  ciascun  ufficio  della
funzione  di  sostituto  procuratore  militare  della  Repubblica   e
corrispondente  previsione  di  un'unita'  di  procuratore   militare
aggiunto  della  Repubblica  nonche'  i  necessari   adeguamenti   al
regolamento interno del Consiglio della magistratura  militare  e  ad
ogni   ulteriore   disposizione   regolamentare   e    amministrativa
incompatibile con le disposizioni del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 59, comma 2 e  62,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari).  -
          1. Omissis. 
                2.  Alla  formazione  delle  piante  organiche  degli
          uffici giudiziari militari  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro della difesa,  su  proposta  del  Consiglio  della
          magistratura militare.» 
                «Art. 62 (Attribuzioni generali del  Consiglio  della
          magistratura militare). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Il Consiglio, inoltre: 
                  a) esprime pareri e puo' far proposte  al  Ministro
          della  difesa  sulle  modificazioni  delle   circoscrizioni
          giudiziarie militari e  su  tutte  le  materie  riguardanti
          l'organizzazione o il funzionamento  dei  servizi  relativi
          alla giustizia militare; 
                  b) da' pareri su disegni di  legge  concernenti  le
          materie di cui ai commi 1 e  3  e  su  ogni  altro  oggetto
          concernente tali materie; 
                  c) verifica i titoli di ammissione  dei  magistrati
          eletti e decide sui reclami e  sui  ricorsi  relativi  alla
          eleggibilita' e  alle  operazioni  elettorali.  Verifica  i
          requisiti  di  ammissione   del   componente   scelto   dai
          Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa  la  mancanza,
          ne  da'  comunicazione  ai  Presidenti  stessi,   salvi   i
          provvedimenti interni di competenza del Consiglio; 
                  d) disciplina con regolamento  interno  il  proprio
          funzionamento. 
                4. - 5. Omissis.».