Art. 3 Norme di attuazione 1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unita' in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unita' di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche' i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 59 (Ruolo organico dei magistrati militari). - 1. Omissis. 2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.» «Art. 62 (Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare). - 1. - 2. Omissis. 3. Il Consiglio, inoltre: a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. - 5. Omissis.».