Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 561 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 561 (Funzionamento del Consiglio della magistratura militare). - 1. Gli oneri per il funzionamento del Consiglio della magistratura militare, di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le indennita' di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.».