Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo  2  si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  destinate  a  legislazione  vigente   al
funzionamento del Consiglio  della  magistratura  militare  ai  sensi
dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  561  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
                «Art.  561   (Funzionamento   del   Consiglio   della
          magistratura militare). - 1. Gli oneri per il funzionamento
          del Consiglio della magistratura militare, di cui al  libro
          I, titolo III, capo VI, sezione II, comprese le  indennita'
          di seduta e le spese  di  missione  per  i  componenti  non
          magistrati militari, gravano  su  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero della difesa.».