Art. 2 
 
      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente regolamento  si  applicano  a
decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Le amministrazioni interessate provvedono ai  compiti  derivanti
dal  presente  regolamento  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 13 dicembre 2023 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                  Salvini             
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 31