Art. 2 Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2023 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 31