Art. 2 
 
Istituzione del Fondo contributo in conto interesse  per  le  imprese
                            dell'indotto 
 
  1.  Per  l'anno  2024,  sulle   operazioni   finanziarie   di   cui
all'articolo 1 puo' essere altresi' richiesta la  concessione  di  un
contributo a fondo perduto  finalizzato  ad  abbattere  il  tasso  di
interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo
e'  riconosciuto   alle   piccole   medie   imprese   come   definite
dall'articolo 1, ai sensi  e  nei  limiti  della  vigente  disciplina
europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») ed e'
pari al valore complessivo, attualizzato  alla  data  di  concessione
dell'aiuto, della differenza tra gli interessi  calcolati,  nell'arco
dell'intera durata  dell'operazione,  al  tasso  contrattuale  e  gli
interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di
interesse  pari  al  50  per  cento  del  tasso   contrattuale.   Per
l'attualizzazione,  si  applica  il  vigente  tasso,  determinato  in
conformita' a quanto stabilito nella comunicazione della  Commissione
europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione
dei tassi di riferimento e di attualizzazione. 
  2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1,  il  tasso
di  interesse  applicato  dal  soggetto  finanziatore  all'operazione
finanziaria non puo' essere superiore al  tasso  di  interesse  medio
praticato,  nell'ultimo  anno,  su  operazioni   finanziarie   aventi
finalita' e forma tecnica  analoghe  concesse  alla  stessa  impresa,
ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche
e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che
concede  l'operazione  finanziaria  oggetto  della  richiesta   della
garanzia di cui all'articolo 1 e del contributo di cui al comma 1  e'
tenuto a rilasciare apposita dichiarazione. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 4, nonche' individuato il soggetto  incaricato  della  relativa
gestione, i cui oneri sono posti a  carico  delle  risorse  destinate
all'intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024/2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.