Art. 3 Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuita' produttiva 1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalita' produttiva degli impianti. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di apertura della procedura.