Art. 3 
 
Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto  che  hanno
                assicurato la continuita' produttiva 
 
  1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e  garanti  di
tali  crediti,  inclusa  Sace  s.p.a.,  nei  confronti   di   imprese
committenti ammesse alla procedura di  amministrazione  straordinaria
in data successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,  sono  prededucibili  ai  sensi
dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14  e  possono  essere
soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai
sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice,  se  anteriori
all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di
beni  e  servizi,  anche  di  autotrasporto   e   movimentazione   di
attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la
funzionalita' produttiva degli impianti. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  166  del  codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
n. 14 del 2019 in ordine agli atti,  ai  pagamenti  compiuti  e  alle
garanzie prestate dal debitore, non sono  soggetti  a  revocatoria  i
pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati  tra
la data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  la  data  di
apertura della procedura.