Art. 4 
 
Interventi  urgenti  per  fronteggiare  la  crisi  occupazionale  dei
  lavoratori dipendenti dell'indotto  di  stabilimenti  di  interesse
  strategico nazionale 
 
  1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze  di  datori
di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l'attivita'
lavorativa   in   conseguenza   della   sospensione    o    riduzione
dell'attivita'  lavorativa  di  imprese  che  gestiscono  almeno  uno
stabilimento industriale di interesse  strategico  nazionale  di  cui
all'articolo 1, e' riconosciuta, per il 2024, dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS)  una  integrazione  al  reddito,  con
relativa  contribuzione  figurativa,  nella  misura  pari  a   quella
prevista per le integrazioni salariali dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a
sei settimane. 
  2. Il nesso causale della sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa di cui al comma 1 e' individuato nella  monocommittenza  o
nell'influsso   gestionale   prevalente    esercitato    dall'impresa
committente.  Si  ha  influsso  gestionale  prevalente,  quando,   in
relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere  o  la
prestazione di  servizi  o  la  produzione  di  beni  o  semilavorati
costituenti   oggetto   dell'attivita'   produttiva   o   commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle
fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti
dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia  superato,
nel biennio precedente all'entrata in vigore del presente decreto, il
70 per cento  del  complessivo  fatturato  dell'impresa  destinataria
delle commesse. 
  3. Al fine di garantire la continuita' aziendale e i  piu'  elevati
livelli di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  con  apposito  accordo
quadro tra le associazioni  datoriali  e  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale dei settori
interessati, da stipularsi presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sono individuate le  modalita'  di  sospensione  e
riduzione dell'attivita' lavorativa anche con ricorso alla  rotazione
dei lavoratori. 
  4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito  di  cui
al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. I datori di  lavoro,  previa  comunicazione  delle  cause  di
sospensione o di riduzione  dell'orario  di  lavoro,  dell'entita'  e
della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati,  con
il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonche'
alle  articolazioni   territoriali   delle   associazioni   sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello    nazionale,
trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso
al trattamento di integrazione  al  reddito  all'INPS,  con  l'elenco
nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi  di
sospensione o riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  dichiarando  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. 
  5. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al  reddito  autorizzati
ai sensi del presente articolo non sono  conteggiati  ai  fini  delle
durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale
di cui agli articoli 4, 12,  22  e  30  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito  di
cui al presente articolo non e' dovuto il contributo  addizionale  di
cui al medesimo decreto legislativo. 
  7. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga. Il relativo importo e' rimborsato dall'INPS  ai
datori  di  lavoro  o  da  questi  ultimi  conguagliato,  a  pena  di
decadenza, entro i termini previsti dall'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148.  In  alternativa,  i
datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al
reddito  sia  pagato  direttamente  dall'INPS  ai  lavoratori,  senza
obbligo di produrre  la  documentazione  comprovante  le  difficolta'
finanziarie dell'impresa. 
  8. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024  e
le medesime sono autorizzate  dall'INPS  nel  rispetto  del  predetto
limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le  modalita'  di
presentazione delle domande, provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del  limite  di  spesa  fornendo  i   risultati   dell'attivita'   di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse  emergere,  anche
in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite
di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande
per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. 
  10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione  si  provvede
nel limite di 10 milioni di euro  per  l'anno  2024  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.