Art. 12 
 
              Effetti dell'accettazione della proposta 
 
  1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta  di  cui
all'articolo 9 impegna  il  contribuente  a  dichiarare  gli  importi
concordati nelle dichiarazioni dei redditi e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta  oggetto  di
concordato. L'accettazione della proposta da parte  dei  soggetti  di
cui agli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima  i  soci  o
gli associati. 
  2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo  automatizzato  ai
sensi  dell'articolo  36-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo degli articoli 5, 115 e 116 del testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: 
                «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili. 
                2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
                3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                  a) le societa' di armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
                  b)  le  societa'  di  fatto  sono  equiparate  alle
          societa'  in  nome  collettivo  o  alle  societa'  semplici
          secondo che abbiano o non abbiano per  oggetto  l'esercizio
          di attivita' commerciali; 
                  c) le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto  o  la  scrittura  di  cui  al
          secondo comma puo' essere redatto fino  alla  presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                  d)  si  considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno la sede  legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.  L'oggetto
          principale e' determinato in base all'atto costitutivo,  se
          esistente in forma di atto pubblico o di scrittura  privata
          autenticata,  e  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
          effettivamente esercitata. 
                4. I redditi delle imprese familiari di cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a  ciascun  familiare  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
                  a)  che  i   familiari   partecipanti   all'impresa
          risultino nominativamente, con l'indicazione  del  rapporto
          di parentela o di affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
                  b)    che    la    dichiarazione    dei     redditi
          dell'imprenditore  rechi  l'indicazione  delle   quote   di
          partecipazione  agli  utili  spettanti   ai   familiari   e
          l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate  alla
          qualita' e quantita'  del  lavoro  effettivamente  prestato
          nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel
          periodo d'imposta; 
                  c) che ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
                5. Si intendono per familiari, ai fini delle  imposte
          sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo  grado  e
          gli affini entro il secondo grado.». 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.». 
                «Art. 116 (Opzione per la trasparenza  fiscale  delle
          societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione  di
          cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le  stesse
          modalita' ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione  di
          quelle indicate nel comma  1  del  medesimo  articolo  115,
          dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume  di
          ricavi non supera le  soglie  previste  per  l'applicazione
          degli studi di settore e con una compagine sociale composta
          esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
          10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  del  terzo  e  del
          quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e  quelle  del
          comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
          87 e gli utili  di  cui  all'articolo  89,  commi  2  e  3,
          concorrono a formare il  reddito  imponibile  nella  misura
          indicata, rispettivamente, nell'articolo  58,  comma  2,  e
          nell'articolo 59. 
                2-bis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  36-bis  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il
          seguente: 
                «Art.  36-bis  (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
                2. Sulla base dei dati e degli elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                  a) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                  b) correggere gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
                  c) ridurre  le  detrazioni  d'imposta  indicate  in
          misura superiore a quella prevista dalla legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                  d) ridurre le  deduzioni  dal  reddito  esposte  in
          misura superiore a quella prevista dalla legge; 
                  e) ridurre i crediti d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                  f) controllare la rispondenza con la  dichiarazione
          e  la  tempestivita'  dei  versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta. 
                2-bis.  Se  vi  e'  pericolo  per   la   riscossione,
          l'ufficio puo' provvedere, anche prima della  presentazione
          della dichiarazione annuale, a  controllare  la  tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
                3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli  aspetti  formali   .   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
                3-bis. A seguito dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto. 
                4. I dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta. 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni  generali  in
          materia di sanzioni amministrative  per  le  violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662», e' il seguente: 
                «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
                  a) ad un decimo del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                  a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                  b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                  b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                  b-ter)   ad   un   sesto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli  errori  e  delle  omissioni,  anche
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  oltre  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  oltre  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                  b-quater)  ad  un   quinto   del   minimo   se   la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929,  n.  4,  salvo
          che la violazione non rientri  tra  quelle  indicate  negli
          articoli  6,  comma  2-bis,  limitatamente  all'ipotesi  di
          omessa memorizzazione ovvero  di  memorizzazione  con  dati
          incompleti o non veritieri, o  11,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                  c) ad un decimo del minimo di quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
                1-bis. 
                1-ter. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
                1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione  di  cui
          al  presente  articolo  non  precludono   l'inizio   o   la
          prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita' amministrative di controllo e accertamento. 
                2. Il pagamento della sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
                3.  Quando  la  liquidazione  deve  essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
                4. 
                5. Le singole leggi e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.».