Art. 15 
 
          Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato 
 
  1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e
professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al
contribuente ai fini del concordato, e' individuato  con  riferimento
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
senza considerare i valori relativi a: 
    a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi
1-bis e 1-bis.1; 
    b) redditi o  quote  di  redditi  relativi  a  partecipazioni  in
soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico  delle  imposte
sui redditi. 
  2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze,  nonche'  i
redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1  determinano
una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma  restando
la dichiarazione di un reddito minimo di  2.000  euro.  Nel  caso  di
societa'  semplici  e  di  soggetti  a  esse  equiparati   ai   sensi
dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000  e'
ripartito tra i soci o  associati  secondo  le  rispettive  quote  di
partecipazione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo  dell'articolo  54  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: 
                «Art.  54  (Determinazione  del  reddito  di   lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e  professioni   e'   costituito   dalla   differenza   tra
          l'ammontare dei compensi in denaro o  in  natura  percepiti
          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
          agli utili, e quello  delle  spese  sostenute  nel  periodo
          stesso nell'esercizio dell'arte o della professione,  salvo
          quanto stabilito nei  successivi  commi.  I  compensi  sono
          computati  al  netto   dei   contributi   previdenziali   e
          assistenziali stabiliti dalla legge a carico  del  soggetto
          che li corrisponde. 
                1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
          dei  beni  strumentali,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di
          antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: 
                  a)  sono  realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso; 
                  b) sono realizzate mediante il risarcimento,  anche
          in forma assicurativa, per la perdita o  il  danneggiamento
          dei beni; 
                  c) i beni vengono destinati al consumo personale  o
          familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a
          finalita' estranee all'arte o professione. 
                1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di  cui
          al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai  sensi
          delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis. 
                1-ter. Si considerano plusvalenza o  minusvalenza  la
          differenza, positiva o negativa,  tra  il  corrispettivo  o
          l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato  ovvero,
          in assenza di corrispettivo, la differenza  tra  il  valore
          normale del bene e il costo non ammortizzato. 
                1-quater.  Concorrono  a   formare   il   reddito   i
          corrispettivi  percepiti  a  seguito  di   cessione   della
          clientela o di  elementi  immateriali  comunque  riferibili
          all'attivita' artistica o professionale. 
                2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
          della  professione,  esclusi   gli   oggetti   d'arte,   di
          antiquariato o da  collezione  di  cui  al  comma  5,  sono
          ammesse in deduzione  quote  annuali  di  ammortamento  non
          superiori a quelle risultanti  dall'applicazione  al  costo
          dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di  beni
          omogenei, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze . E' tuttavia consentita  la  deduzione  integrale,
          nel periodo d'imposta in cui sono  state  sostenute,  delle
          spese di acquisizione di  beni  strumentali  il  cui  costo
          unitario non sia superiore a euro 516,4. La  deduzione  dei
          canoni di locazione  finanziaria  di  beni  strumentali  e'
          ammessa per un periodo non inferiore alla meta' del periodo
          di ammortamento corrispondente  al  coefficiente  stabilito
          nel  predetto  decreto;  in  caso  di  beni  immobili,   la
          deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a  dodici
          anni. Ai fini  del  calcolo  delle  quote  di  ammortamento
          deducibili  dei  beni  immobili  strumentali,  si   applica
          l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. Per i beni di  cui  all'articolo  164,
          comma  1,  lettera  b),  la  deducibilita'  dei  canoni  di
          locazione  finanziaria  e'  ammessa  per  un  periodo   non
          inferiore al  periodo  di  ammortamento  corrispondente  al
          coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I  canoni
          di  locazione  finanziaria  dei   beni   strumentali   sono
          deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le  spese
          relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione  e  alla
          manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di  arti
          e professioni, che per le  loro  caratteristiche  non  sono
          imputabili ad incremento del costo dei  beni  ai  quali  si
          riferiscono, sono  deducibili,  nel  periodo  d'imposta  di
          sostenimento,  nel  limite  del  5  per  cento  del   costo
          complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale
          risulta all'inizio del periodo d'imposta  dal  registro  di
          cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote  costanti
          nei cinque periodi d'imposta successivi. 
                3. Le spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          diversi  da   quelli   indicati   nel   comma   4   adibiti
          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
          all'uso  personale  o  familiare  del   contribuente   sono
          ammortizzabili, o deducibili se il costo  unitario  non  e'
          superiore a 1 milione di lire,  nella  misura  del  50  per
          cento; nella stessa misura  sono  deducibili  i  canoni  di
          locazione anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le  spese
          relativi  all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli   immobili
          utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
          non disponga nel medesimo comune di altro immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'arte  o  professione,  e'
          deducibile una somma pari al 50  per  cento  della  rendita
          ovvero, in caso di immobili acquisiti  mediante  locazione,
          anche finanziaria, un importo pari  al  50  per  cento  del
          relativo canone. Nella stessa  misura  sono  deducibili  le
          spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
          relative     all'ammodernamento,     ristrutturazione     e
          manutenzione degli immobili utilizzati,  che  per  le  loro
          caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
          dei beni ai quali si riferiscono. 
                3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad  apparecchiature  terminali  per
          servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
          alla lettera gg) del comma 1  dell'articolo  1  del  codice
          delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  deducibili  nella
          misura dell'80 per cento. 
                4. 
                5. Le spese relative a prestazioni  alberghiere  e  a
          somministrazioni di  alimenti  e  bevande  sono  deducibili
          nella misura del 75 per cento, e,  in  ogni  caso,  per  un
          importo complessivamente  non  superiore  al  2  per  cento
          dell'ammontare   dei   compensi   percepiti   nel   periodo
          d'imposta. I limiti di cui al  periodo  precedente  non  si
          applicano alle spese relative a prestazioni  alberghiere  e
          di  somministrazione  di  alimenti  e   bevande   sostenute
          dall'esercente arte o professione per  l'esecuzione  di  un
          incarico   e   addebitate   analiticamente   in   capo   al
          committente. Tutte le spese relative all'esecuzione  di  un
          incarico conferito e sostenute direttamente dal committente
          non costituiscono compensi in natura per il professionista.
          Le spese  di  rappresentanza  sono  deducibili  nei  limiti
          dell'1 per cento dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
          imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza  anche
          quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti
          di  arte,  di  antiquariato  o  da  collezione,  anche   se
          utilizzati come beni strumentali per l'esercizio  dell'arte
          o  della  professione,   nonche'   quelle   sostenute   per
          l'acquisto o l'importazione di  beni  destinati  ad  essere
          ceduti a titolo gratuito.  Sono  integralmente  deducibili,
          entro  il  limite  annuo  di  10.000  euro,  le  spese  per
          l'iscrizione  a  master  e  a  corsi  di  formazione  o  di
          aggiornamento professionale nonche' le spese di  iscrizione
          a convegni  e  congressi,  comprese  quelle  di  viaggio  e
          soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro  il  limite
          annuo di 5.000 euro,  le  spese  sostenute  per  i  servizi
          personalizzati   di   certificazione   delle    competenze,
          orientamento,          ricerca          e          sostegno
          all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
          effettivamente esistenti e appropriati  in  relazione  alle
          condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli  organismi
          accreditati  ai  sensi  della  disciplina   vigente.   Sono
          altresi' integralmente deducibili gli oneri  sostenuti  per
          la garanzia contro il mancato pagamento  delle  prestazioni
          di lavoro autonomo  fornita  da  forme  assicurative  o  di
          solidarieta'. 
                6. Tra le spese per prestazioni di lavoro  deducibili
          si comprendono, salvo il disposto di cui  al  comma  6-bis,
          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
          del comma 1 dell'art. 16 maturate nel periodo  di  imposta.
          Le spese di vitto e alloggio  sostenute  per  le  trasferte
          effettuate fuori dal  territorio  comunale  dai  lavoratori
          dipendenti  degli  esercenti  arti   e   professioni   sono
          deducibili  nelle   misure   previste   dal   comma   1-ter
          dell'articolo 62. 
                6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i  compensi  al
          coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di  eta'  o
          permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli  ascendenti
          dell'artista o professionista ovvero dei soci  o  associati
          per il lavoro  prestato  o  l'opera  svolta  nei  confronti
          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
          associazione. I  compensi  non  ammessi  in  deduzione  non
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
          percipienti. 
                7. 
                8. I redditi indicati alla lettera  b)  del  comma  2
          dell'articolo  49  sono   costituiti   dall'ammontare   dei
          proventi in denaro o in natura  percepiti  nel  periodo  di
          imposta, anche sotto forma di  partecipazione  agli  utili,
          ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione  forfettaria
          delle spese ,  ovvero  del  40  per  cento  se  i  relativi
          compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a  35
          anni; le partecipazioni agli utili e le indennita'  di  cui
          alle  lettere  c),  d)  ed  e)  costituiscono  reddito  per
          l'intero ammontare percepito  nel  periodo  di  imposta.  I
          redditi indicati alla lettera f) dello  stesso  comma  sono
          costituiti dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in
          natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per
          cento a titolo di  deduzione  forfettaria  delle  spese.  I
          redditi  indicati  alla  lettera   f-bis)   del   comma   2
          dell'articolo  53  sono  costituiti  dall'ammontare   delle
          indennita' in denaro o in natura percepite nel  periodo  di
          imposta. 
                8-bis. In deroga al  principio  della  determinazione
          analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
          cooperazione dei volontari e dei cooperanti e'  determinata
          sulla base dei compensi convenzionali  fissati  annualmente
          con decreto del Ministero degli affari esteri  di  concerto
          con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
          contratto   purche'   stipulato   da   organizzazione   non
          governativa riconosciuta idonea ai sensi  dell'articolo  28
          della legge 26 febbraio 1987, n. 49.». 
              - Per il riferimento all'articolo  5  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si  veda  nelle
          note all'articolo 12.