Art. 16 
 
               Reddito d'impresa oggetto di concordato 
 
  1. Il reddito  d'impresa,  rilevante  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi,  proposto  al  contribuente  ai  fini  del  concordato,   e'
individuato con riferimento all'articolo 56  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986  e,  per  quanto  riguarda  i  contribuenti  soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla
sezione I del capo II del titolo II del predetto  testo  unico  delle
imposte sui  redditi,  ovvero,  relativamente  alle  imprese  minori,
all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i  valori
relativi a: 
    a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli  58,  86  e  87  e
sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche' minusvalenze  e
sopravvenienze passive di cui all'articolo  101  del  predetto  testo
unico delle imposte sui redditi; 
    b) redditi o  quote  di  redditi  relativi  a  partecipazioni  in
soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un  Gruppo
europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma  4,
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in societa' ed
enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico  delle
imposte sui redditi. 
  2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive,  le
minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonche' i redditi derivanti
dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente
variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle
singole disposizioni a esse applicabili. 
  3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente  nei  periodi  di
imposta precedenti riducono  il  reddito  determinato  ai  sensi  del
presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84
del citato testo unico delle imposte sui redditi. 
  4. In ogni caso il reddito  assoggettato  a  imposizione  non  puo'
essere  inferiore  a  2.000  euro.  Nel  caso  di  societa'  in  nome
collettivo e societa' in accomandita semplice e di  soggetti  a  esse
equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, nonche' dei soggetti di cui agli  articoli  115  e  116  del
medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito tra i  soci
o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo  dell'articolo  56  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: 
                «Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). - 1.
          Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni
          della sezione I del capo II del  titolo  II,  salvo  quanto
          stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta
          sezione I e del  capo  VI  del  titolo  II,  relative  alle
          societa' e agli enti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettere a) e b), valgono anche  per  le  societa'  in  nome
          collettivo e in accomandita semplice. 
                2. Se  dall'applicazione  del  comma  1  risulta  una
          perdita, questa, al netto dei proventi esenti  dall'imposta
          per la parte del loro ammontare  che  eccede  i  componenti
          negativi non dedotti ai sensi  degli  articoli  61  e  109,
          comma 5, e' computata in diminuzione del  reddito  a  norma
          dell'articolo   8.   Per   le   perdite   derivanti   dalla
          partecipazione  in  societa'  in  nome  collettivo   e   in
          accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
          2 dell'articolo 8. 
                3. Oltre ai proventi di cui  alle  lettere  a)  e  b)
          dell'articolo  91,  non  concorrono  alla  formazione   del
          reddito: 
                  a) le indennita' per la cessazione di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone; 
                  b)  le  plusvalenze,  le  indennita'  e  gli  altri
          redditi indicati alle lettere  da  g)  a  n)  del  comma  1
          dell'articolo 17, quando  ne  e'  richiesta  la  tassazione
          separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 
                4. Ai fini dell'applicazione del comma 2  non  rileva
          la quota  esente  dei  proventi  di  cui  all'articolo  87,
          determinata secondo quanto previsto nel presente capo. 
                5.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   esercitano
          attivita' di allevamento di animali oltre il limite di  cui
          alla lettera b) del comma 2  dell'articolo  32  il  reddito
          relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito
          d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a  ciascun
          capo un reddito pari al valore medio  del  reddito  agrario
          riferibile  a  ciascun  capo  allevato  entro   il   limite
          medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo  a  tener
          conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative  spese
          e  gli  altri  componenti  negativi  non  sono  ammessi  in
          deduzione. Il valore medio e  il  coefficiente  di  cui  al
          primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro  delle  politiche   agricole   e   forestali.   Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  nei
          confronti dei redditi di  cui  all'articolo  55,  comma  2,
          lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non  si  applica
          agli allevatori che si avvalgono esclusivamente  dell'opera
          di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non
          si  configuri  l'impresa  familiare.  Il  contribuente   ha
          facolta', in sede di  dichiarazione  dei  redditi,  di  non
          avvalersi delle disposizioni del presente  comma.  Ai  fini
          del  rapporto  di   cui   all'articolo   96,   i   proventi
          dell'allevamento di animali di cui al  presente  comma,  si
          computano  nell'ammontare  ivi  stabilito.  Se  il  periodo
          d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi
          di cui al presente comma sono ragguagliati alla  durata  di
          esso.». 
              - La sezione I del capo II  del  titolo  II  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          contiene disposizioni in materia  di  determinazione  della
          base imponibile delle societa'. 
              - Il testo degli articoli 58, 86,  87,  88  e  101  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' il seguente: 
                «Art. 58  (Plusvalenze).  -  1.  Per  le  plusvalenze
          derivanti da cessione delle aziende,  le  disposizioni  del
          comma  4  dell'articolo  86  non  si  applicano  quando  e'
          richiesta la  tassazione  separata  a  norma  del  comma  2
          dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa  di
          morte o per  atto  gratuito  non  costituisce  realizzo  di
          plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda  e'  assunta  ai
          medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti  del
          dante causa. I criteri di  cui  al  periodo  precedente  si
          applicano anche  qualora,  a  seguito  dello  scioglimento,
          entro cinque anni dall'apertura  della  successione,  della
          societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
          acquisita da uno solo di essi. 
                2.  Le  plusvalenze  di  cui  all'articolo   87   non
          concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
          esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare. 
                3.  Le  plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa
          concorrono a formare il reddito anche  se  i  beni  vengono
          destinati    al    consumo    personale     o     familiare
          dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa.». 
                «Art.  86  (Plusvalenze  patrimoniali).   -   1.   Le
          plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
          quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono  a
          formare il reddito: 
                  a) se sono realizzate mediante  cessione  a  titolo
          oneroso; 
                  b) se sono  realizzate  mediante  il  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento dei beni; 
                  c) se i beni vengono assegnati ai soci o  destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 
                2. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla  differenza  fra
          il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto  degli
          oneri accessori di diretta  imputazione,  e  il  costo  non
          ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito  anche
          le  plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore   di
          avviamento, realizzate unitariamente  mediante  cessione  a
          titolo oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione  e'
          costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche  se
          costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
          complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
          quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
          plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro  eventualmente
          pattuito. 
                3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del  comma  1,
          la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
          normale e il costo non ammortizzato dei beni. 
                4. Le plusvalenze realizzate, diverse  da  quelle  di
          cui al successivo articolo  87,  determinate  a  norma  del
          comma 2, concorrono a  formare  il  reddito,  per  l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero, se i beni sono stati posseduti per un  periodo  non
          inferiore a tre anni, o a due anni per le societa' sportive
          professionistiche, a  scelta  del  contribuente,  in  quote
          costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi,  ma  non
          oltre il quarto. La predetta scelta  deve  risultare  dalla
          dichiarazione dei redditi; se questa non e'  presentata  la
          plusvalenza concorre a  formare  il  reddito  per  l'intero
          ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per  i
          beni  che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie,
          diverse da quelle di cui  al  successivo  articolo  87,  le
          disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
          iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
          ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.  Le
          plusvalenze  realizzate  mediante  cessione   dei   diritti
          all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le
          societa' sportive professionistiche concorrono a formare il
          reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle
          condizioni indicate nel secondo periodo  nei  limiti  della
          parte  proporzionalmente  corrispondente  al  corrispettivo
          eventualmente conseguito in denaro; la residua parte  della
          plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
          cui e' stata realizzata. 
                4-bis.   Per    le    plusvalenze    realizzate    su
          partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
          Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
          in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per
          i quali sussiste la condizione di cui al comma  2,  lettera
          a), del medesimo  articolo,  al  cedente  controllante,  ai
          sensi  del  comma  2  dell'articolo  167,   residente   nel
          territorio dello Stato, ovvero alle cedenti  residenti  sue
          controllate,  spetta  un   credito   d'imposta   ai   sensi
          dell'articolo  165  in  ragione   delle   imposte   assolte
          dall'impresa  o  ente  partecipato  sugli  utili   maturati
          durante il periodo di  possesso  della  partecipazione,  in
          proporzione  delle  partecipazioni  cedute  e  nei   limiti
          dell'imposta  italiana  relativa  a  tali  plusvalenze.  La
          detrazione  del  credito  d'imposta  di  cui   al   periodo
          precedente  spetta  per  l'ammontare   dello   stesso   non
          utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma  3;
          tale   ammontare,   ai    soli    fini    dell'applicazione
          dell'imposta,  e'  computato   in   aumento   del   reddito
          complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'   stato   omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
                5. La cessione dei  beni  ai  creditori  in  sede  di
          concordato  preventivo  non  costituisce   realizzo   delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni,  comprese   quelle
          relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
                5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5  e  7,
          costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale  dei
          beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
          riserve di capitale per  la  parte  che  eccede  il  valore
          fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.». 
                «Art. 87 (Plusvalenze esenti). -  1.  Non  concorrono
          alla formazione del reddito  imponibile  in  quanto  esenti
          nella misura del 95 per cento le plusvalenze  realizzate  e
          determinate ai sensi dell'articolo 86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  ad  azioni  o  quote  di  partecipazioni  in
          societa' ed  enti  indicati  nell'articolo  5,  escluse  le
          societa' semplici e gli  enti  alle  stesse  equiparate,  e
          nell'articolo 73,  comprese  quelle  non  rappresentate  da
          titoli, con i seguenti requisiti: 
                  a)  ininterrotto  possesso  dal  primo  giorno  del
          dodicesimo mese precedente  quello  dell'avvenuta  cessione
          considerando cedute per prime le azioni o  quote  acquisite
          in data piu' recente (807) (815); 
                  b)   classificazione    nella    categoria    delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso; 
                  c) residenza fiscale o localizzazione  dell'impresa
          o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a
          regime fiscale privilegiato individuati in base ai  criteri
          di cui all'articolo 47-bis, comma 1,  o,  alternativamente,
          la   dimostrazione,   anche   a   seguito    dell'esercizio
          dell'interpello di cui allo stesso articolo  47-bis,  comma
          3, della sussistenza della condizione di cui  al  comma  2,
          lettera b), del medesimo articolo. Qualora il  contribuente
          intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
          ma non abbia presentato la predetta istanza  di  interpello
          ovvero, avendola presentata, non  abbia  ricevuto  risposta
          favorevole, la percezione di  plusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di partecipazioni in imprese o  enti  residenti  o
          localizzati  in  Stati  o  territori   a   regime   fiscale
          privilegiato  individuati  in  base  ai  criteri   di   cui
          all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere  segnalata  nella
          dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
          casi   di   mancata   o   incompleta   indicazione    nella
          dichiarazione  dei   redditi   si   applica   la   sanzione
          amministrativa prevista dall'articolo 8, comma  3-ter,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della
          presente  lettera,  la  condizione  indicata  nell'articolo
          47-bis,   comma   2,   lettera   b),    deve    sussistere,
          ininterrottamente,  sin  dal  primo  periodo  di  possesso;
          tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
          di imposta  e  oggetto  di  realizzo  con  controparti  non
          appartenenti  allo  stesso  gruppo  del  dante  causa,   e'
          sufficiente     che     tale      condizione      sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o meno nel territorio dello  Stato  tra  i  quali
          sussiste un rapporto di controllo  ai  sensi  del  comma  2
          dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del  medesimo  comma
          2, sono sottoposti al comune controllo da  parte  di  altro
          soggetto residente o meno nel territorio dello Stato; 
                  d) esercizio da parte della societa' partecipata di
          un'impresa  commerciale  secondo  la  definizione  di   cui
          all'articolo 55. Senza possibilita' di prova  contraria  si
          presume che questo  requisito  non  sussista  relativamente
          alle  partecipazioni  in  societa'  il   cui   valore   del
          patrimonio e' prevalentemente costituito da  beni  immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e' effettivamente diretta l'attivita'  dell'impresa,  dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio  d'impresa.  Si   considerano   direttamente
          utilizzati nell'esercizio d'impresa gli  immobili  concessi
          in locazione finanziaria e i terreni  su  cui  la  societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola. 
                1-bis. Le cessioni delle azioni o quote  appartenenti
          alla categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e  di
          quelle appartenenti alla categoria  dell'attivo  circolante
          vanno considerate separatamente con riferimento a  ciascuna
          categoria. 
                2. Il requisito di cui al comma 1, lettera  c),  deve
          sussistere, ininterrottamente, sin  dal  primo  periodo  di
          possesso; tuttavia, per i  rapporti  detenuti  da  piu'  di
          cinque  periodi  di  imposta  e  oggetto  di  realizzo  con
          controparti non appartenenti allo stesso gruppo  del  dante
          causa,  e'  sufficiente  che  tale   condizione   sussista,
          ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
          al realizzo stesso.  Ai  fini  del  precedente  periodo  si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  i  soggetti
          residenti o meno nel territorio dello  Stato  tra  i  quali
          sussiste un rapporto di controllo  ai  sensi  del  comma  2
          dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del  medesimo  comma
          2, sono sottoposti al comune controllo da  parte  di  altro
          soggetto residente o non  residente  nel  territorio  dello
          Stato. Il requisito di cui al comma  1,  lettera  d),  deve
          sussistere  ininterrottamente,  al  momento  del  realizzo,
          almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
          realizzo stesso. 
                3. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica,  alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1,  2  e  3,
          relativamente  alle  partecipazioni  al   capitale   o   al
          patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari  similari
          alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera  a)
          ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma  9,  lettera
          b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
          il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
          cui all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b)  ,  che  non
          soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
                4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a),  b)
          e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma  1  non
          rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli  sono
          negoziati  nei  mercati  regolamentati.  Alle   plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione di cui ai commi 1  e  3  indipendentemente  dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 
                5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
          consiste in via esclusiva o prevalente  nell'assunzione  di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma  1  si  riferiscono  alle   societa'   indirettamente
          partecipate  e  si   verificano   quando   tali   requisiti
          sussistono   nei   confronti    delle    partecipate    che
          rappresentano la maggior parte del  valore  del  patrimonio
          sociale della partecipante. 
                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis. 
                7.» 
                «Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte in bilancio in precedenti esercizi e  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in   precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte  in
          bilancio in precedenti esercizi. 
                2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del  comma
          1  dell'articolo  86  vengono  conseguite   per   ammontare
          superiore a quello che ha concorso a formare il reddito  in
          precedenti esercizi,  l'eccedenza  concorre  a  formare  il
          reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 
                3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
                  a)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
          da  quelli  considerati  alla  lettera  f)  del   comma   1
          dell'articolo  85  e  alla   lettera   b)   del   comma   1
          dell'articolo 86; 
                  b) i proventi in denaro o in  natura  conseguiti  a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85  e
          quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
          indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.  Tali
          proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in cui sono stati incassati e nei successivi ma  non  oltre
          il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni  connesse  alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'  sociali
          dei predetti Istituti, istituiti nella  forma  di  societa'
          che rispondono ai requisiti della legislazione  dell'Unione
          europea in materia di "in  house  providing"  e  che  siano
          costituiti e operanti  alla  data  del  31  dicembre  2013,
          nonche'  quelli  erogati  alle   cooperative   edilizie   a
          proprieta' indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          di  immobili  destinati  all'assegnazione  in  godimento  o
          locazione. 
                3-bis. Non costituiscono  sopravvenienze  attive,  in
          quanto  esclusi,  i  contributi  percepiti  a   titolo   di
          liberalita'  dai   soggetti   sottoposti   alle   procedure
          concorsuali previste dal Regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, dal decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  dal
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  ovvero
          alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
          di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70  e
          seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
          dall'impresa  o  controllate  dalla  stessa  societa'   che
          controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
          si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
          mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. 
                4.  Non  si  considerano  sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa'  e   agli   enti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
          ne' gli apporti  effettuati  dai  possessori  di  strumenti
          similari alle azioni. 
                4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
                4-ter. Non si considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
          regio decreto n. 267  del  1942,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese, o di procedure estere a queste  equivalenti,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione
          di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto  alla  crescita
          economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e  gli  interessi
          passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
          dell'articolo 96 del presente  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente comma rilevano  anche  le  perdite  trasferite  al
          consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non  ancora
          utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. 
                5. In caso di cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.» 
                «Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni  relativi
          all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli  85,
          comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere
          a) e b), e 2. 
                1-bis. 
                2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
          85, comma 1,  lettere  c),  d)  ed  e),  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie si applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
          lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o
          esteri, le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
          eccedente  la  differenza   tra   il   valore   fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
                2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione dei beni indicati nell'articolo  85,  comma  1,
          lettere c), d) ed e), che si  considerano  immobilizzazioni
          finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,  rileva
          secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 
                3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite  da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4),  del  codice
          civile o di leggi speciali,  non  e'  deducibile,  anche  a
          titolo di ammortamento, la  parte  del  costo  di  acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio   netto    risultante    dall'ultimo    bilancio
          dell'impresa partecipata. 
                4. Si considerano sopravvenienze passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'articolo 87. 
                5. Le perdite di beni di cui al comma 1,  commisurate
          al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
          diverse  da  quelle  deducibili  ai  sensi  del   comma   3
          dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
          certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,
          se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  o  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
          estere equivalenti, previste in Stati  o  territori  con  i
          quali esiste un adeguato scambio di informazioni.  Ai  fini
          del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
          procedura   concorsuale   dalla   data    della    sentenza
          dichiarativa del fallimento o del provvedimento che  ordina
          la liquidazione coatta  amministrativa  o  del  decreto  di
          ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o  del
          decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione  o
          del decreto che dispone  la  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  o,  per  le
          procedure estere  equivalenti,  dalla  data  di  ammissione
          ovvero, per i  predetti  piani  attestati,  dalla  data  di
          iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
          precisi sussistono in ogni caso quando il  credito  sia  di
          modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi  dalla
          scadenza di pagamento del credito  stesso.  Il  credito  si
          considera di modesta entita' quando ammonta ad  un  importo
          non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
          dimensione  di  cui  all'articolo   27,   comma   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e  non
          superiore a 2.500 euro per le altre imprese.  Gli  elementi
          certi e precisi sussistono inoltre quando il  diritto  alla
          riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
          precisi sussistono inoltre in  caso  di  cancellazione  dei
          crediti dal bilancio operata in applicazione  dei  principi
          contabili. 
                5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per  quelli
          vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati  a
          procedure concorsuali  o  a  procedure  estere  equivalenti
          ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione  dei
          debiti o un piano attestato di  risanamento,  la  deduzione
          della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma  5,
          nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando  detta
          imputazione avvenga in un periodo di imposta  successivo  a
          quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli
          elementi certi e precisi ovvero il  debitore  si  considera
          assoggettato   a    procedura    concorsuale,    sempreche'
          l'imputazione  non  avvenga  in  un  periodo   di   imposta
          successivo  a  quello   in   cui,   secondo   la   corretta
          applicazione dei  principi  contabili,  si  sarebbe  dovuto
          procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 
                6.  Le  perdite  attribuite  per  trasparenza   dalle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza dalla stessa societa' che  ha  generato  le
          perdite. 
                7. I versamenti in denaro o in natura fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6 dai propri soci  e  la  rinuncia  degli  stessi  soci  ai
          crediti non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo
          ammontare,  nei  limiti  del  valore  fiscale  del  credito
          oggetto  di  rinuncia,   si   aggiunge   al   costo   della
          partecipazione.». 
              - Per il riferimento all'articolo  5  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si  veda  nelle
          note all'articolo 12. 
              - Si riporta il comma 4 dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 23 luglio 1991, n.  240,  recante:  «Norme  per
          l'applicazione  del  regolamento  n.  85/2137/CEE  relativo
          all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
          - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428»: 
                «4. I redditi e  le  perdite  del  GEIE,  determinati
          secondo le disposizioni del testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  imputati  a
          ciascun membro, agli effetti delle  imposte  ivi  indicate,
          indipendentemente    dall'effettiva    percezione,    nella
          proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo  o,
          in mancanza, in parti  uguali.  Ai  fini  dell'applicazione
          delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti  nel
          territorio  dello  Stato  si   considerano   prodotti   nel
          territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri
          non residenti.». 
              - Il testo dell'articolo 73, comma 1, del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; (688) (698) 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato.». 
              - Il testo degli articoli 8 e 84 del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: 
                «Art. 8 (Determinazione del reddito  complessivo).  -
          1. Il reddito complessivo si determina sommando  i  redditi
          di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
          perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non
          concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
          i compensi non ammessi in deduzione ai sensi  dell'articolo
          60. 
                2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
          accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche'  quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
                3. Le perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dei  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi,
          in misura non  superiore  all'80  per  cento  dei  relativi
          redditi  conseguiti  in  detti  periodi  d'imposta  e   per
          l'intero importo che trova capienza in essi.  Si  applicano
          le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente
          alle  societa'  in  nome  collettivo  ed   in   accomandita
          semplice, quelle di cui al comma 3  del  medesimo  articolo
          84.». 
                «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita  di
          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme
          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere
          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento
          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i
          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito
          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei
          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede
          i componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'articolo
          109, comma  5.  Detta  differenza  potra'  tuttavia  essere
          computata in diminuzione del reddito complessivo in  misura
          tale che l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile
          risulti  compensata  da  eventuali  crediti   di   imposta,
          ritenute alla fonte a  titolo  di  acconto,  versamenti  in
          acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80. 
                2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
                3. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto in avanti di  cui  al  comma  5  dell'articolo  96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  relativamente  all'aiuto
          alla crescita economica.  La  limitazione  non  si  applica
          qualora: 
                  a) 
                  b) le partecipazioni siano relative a societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'articolo 2425 del codice civile, superiore  al  40  per
          cento di quello risultante dalla  media  degli  ultimi  due
          esercizi anteriori. 
                -  Al  fine  di  disapplicare  le  disposizioni   del
          presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge  27  luglio
          2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto   dei   diritti   del
          contribuente.». 
                - Per il riferimento agli articoli 5, 115 e  116  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          si veda nelle note all'articolo 12.