Art. 17 
 
         Valore della produzione netta oggetto di concordato 
 
  1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive,  proposto  al  contribuente  ai
fini del concordato, e' individuato con riferimento agli articoli  5,
5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  senza
considerare le plusvalenze e le  sopravvenienze  attive,  nonche'  le
minusvalenze e sopravvenienze passive. 
  2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive,  le
minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1  determina
una corrispondente  variazione  del  valore  della  produzione  netta
concordato ferma restando la dichiarazione di  un  valore  minimo  di
2.000 euro. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo degli articoli 5, 5-bis,  e  8  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali», e' il seguente: 
                «Art. 5 (Determinazione del valore  della  produzione
          netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
          - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
          a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e  7,
          la base imponibile e' determinata dalla differenza  tra  il
          valore e i costi della produzione di cui alle lettere A)  e
          B)  dell'articolo  2425  del  codice   civile   (38),   con
          esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere  c)
          e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi
          di  natura  straordinaria  derivanti  da  trasferimenti  di
          azienda o di rami di azienda,  cosi'  come  risultanti  dal
          conto economico dell'esercizio. 
                2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi contabili internazionali, la  base  imponibile  e'
          determinata assumendo le voci del valore e dei costi  della
          produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. 
                3. Tra  i  componenti  negativi  non  si  considerano
          comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
          e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
          di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo  2425  del
          codice civile, nonche' i costi,  i  compensi  e  gli  utili
          indicati nel comma 1,  lettera  b),  numeri  da  2)  a  5),
          dell'articolo 11 del presente decreto; la  quota  interessi
          dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
          le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
          cui al decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504.  I
          contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge,   fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
                4. I componenti positivi e negativi classificabili in
          voci del conto economico  diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
          correlati a componenti rilevanti della base  imponibile  di
          periodi d'imposta precedenti o successivi. 
                5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
          conto economico,  i  componenti  positivi  e  negativi  del
          valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
          corretta   qualificazione,    imputazione    temporale    e
          classificazione previsti dai  principi  contabili  adottati
          dall'impresa.». 
                «Art.  5-bis   (Determinazione   del   valore   della
          produzione netta delle societa' di persone e delle  imprese
          individuali). - 1. Per i soggetti di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera b),  la  base  imponibile  e'  determinata
          dalla  differenza  tra  l'ammontare  dei  ricavi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a),  b),  f)  e  g),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          delle  variazioni  delle  rimanenze  finali  di  cui   agli
          articoli 92 e 93 del medesimo testo  unico,  e  l'ammontare
          dei costi delle materie prime, sussidiarie  e  di  consumo,
          delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
          locazione anche finanziaria dei beni strumentali  materiali
          e  immateriali.  Non  sono  deducibili:  le  spese  per  il
          personale dipendente e assimilato; i costi,  i  compensi  e
          gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)  a
          5),  dell'articolo  11  del  presente  decreto;  la   quota
          interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta  dal
          contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  contributi  erogati  in  base  a  norma  di  legge
          concorrono  comunque  alla  formazione  del  valore   della
          produzione, fatta eccezione per quelli  correlati  a  costi
          indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
          regole   di   qualificazione,   imputazione   temporale   e
          classificazione valevoli per la determinazione del  reddito
          d'impresa ai fini dell'imposta personale. 
                1-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  che
          determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo  e'
          determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66. 
                2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  in  regime  di
          contabilita'   ordinaria,    possono    optare    per    la
          determinazione del valore della produzione netta secondo le
          regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
          tre periodi d'imposta  e  deve  essere  comunicata  con  la
          dichiarazione  IRAP  presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere dal quale si  intende  esercitare  l'opzione.  Al
          termine  del  triennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata per un altro triennio a meno  che  l'impresa  non
          opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
          provvedimento  direttoriale,  per  la  determinazione   del
          valore della produzione netta secondo le regole  del  comma
          1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile  per  un
          triennio e tacitamente rinnovabile.». 
                «Art. 8 (Determinazione del valore  della  produzione
          netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera
          c)). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
          lettera  c),  la  base  imponibile  e'  determinata   dalla
          differenza  tra  l'ammontare  dei  compensi   percepiti   e
          l'ammontare dei costi  sostenuti  inerenti  alla  attivita'
          esercitata, compreso l'ammortamento dei  beni  materiali  e
          immateriali, esclusi gli interessi passivi e le  spese  per
          il personale dipendente. I compensi, i costi  e  gli  altri
          componenti si assumono cosi' come rilevanti ai  fini  della
          dichiarazione dei redditi.».