Art. 19 
 
             Rilevanza delle basi imponibili concordate 
 
  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e  17  e  al
successivo  comma  2,  gli  eventuali  maggiori  o   minori   redditi
effettivi,  o  maggiori  o  minori  valori  della  produzione   netta
effettivi, nel periodo di vigenza del  concordato,  non  rilevano  ai
fini della determinazione delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,   nonche'   dei   contributi
previdenziali  obbligatori.  Resta  ferma  la  possibilita'  per   il
contribuente di versare i contributi  sul  reddito  effettivo  se  di
importo superiore a quello concordato come integrato ai  sensi  degli
articoli 15 e 16. 
  2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,  che  determinano  minori
redditi effettivi o minori valori della produzione  netta  effettivi,
eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a  quelli  oggetto  del
concordato, quest'ultimo cessa di  produrre  effetti  a  partire  dal
periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. 
  3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato,  ai  contribuenti
che aderiscono alla proposta  formulata  dall'Agenzia  delle  entrate
sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma  11,
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
          Note all'art. 19: 
              -   Per   il   riferimento   all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si  veda
          nelle note all'articolo 1.