Art. 2 
 
      Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative 
           in materia di attivita' di analisi del rischio 
 
  1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge  che  richiamano
l'analisi del rischio in  materia  tributaria,  valgono  le  seguenti
definizioni: 
    a) analisi del rischio: il processo, composto da una o piu' fasi,
che,  al  fine  di  massimizzare  l'efficacia  delle   attivita'   di
prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla  frode  fiscale  e
all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di quelle  volte
a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli  e  tecniche  di
analisi deterministica  ovvero  probabilistica,  nel  rispetto  della
normativa in materia di  trattamento  di  dati  personali,  utilizza,
anche attraverso la loro interconnessione, le  informazioni  presenti
nelle   basi   dati    dell'Amministrazione    finanziaria,    ovvero
pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o  piu'
criteri selettivi, ovvero a uno o piu' indicatori di rischio  desunti
o derivati, la probabilita' di accadimento a un  determinato  rischio
fiscale, effettuando,  ove  possibile,  anche  una  previsione  sulle
conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi; 
    b)  rischio  fiscale:  il  rischio  di  operare,  colposamente  o
dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria,  ovvero  in
contrasto  con  i  principi  o  con  le  finalita'   dell'ordinamento
tributario; 
    c) criterio selettivo:  identificazione  e  tipizzazione  di  una
condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un
rischio fiscale; 
    d) indicatore di rischio desunto  o  derivato:  risultato  di  un
processo   di   profilazione   finalizzato   a   ottenere   ulteriori
caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi; 
    e) analisi deterministica: insieme dei modelli e  delle  tecniche
di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti
a uno o piu' contribuenti ovvero a uno o  piu'  periodi  di  imposta,
volti a verificare, tramite criteri selettivi  fondati  su  relazioni
non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto  o
in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi; 
    f) analisi probabilistica: insieme dei modelli e  delle  tecniche
di analisi che,  sfruttando  soluzioni  di  intelligenza  artificiale
ovvero di  statistica  inferenziale,  consentono  di  isolare  rischi
fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono
essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi  criteri  selettivi,
ovvero permettono  di  attribuire  una  determinata  probabilita'  di
accadimento a un rischio fiscale noto. 
  2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalita'
di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e
all'abuso del diritto  in  materia  tributaria,  nonche'  di  stimolo
dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati  anche  per  lo
svolgimento di controlli preventivi. 
  3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui  l'Agenzia
delle entrate dispone, ivi  comprese  quelle  presenti  nell'apposita
sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, nonche' quelle memorizzate ai sensi  dell'articolo  1,  comma
5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse  quelle
soggette alla disciplina di cui  al  decreto  legislativo  18  maggio
2018, n.  51,  sono  utilizzate  dall'Agenzia  delle  entrate,  anche
tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e  registri
pubblici per le attivita' di analisi  del  rischio  fiscale,  per  le
attivita' di controllo, per le attivita' di stimolo  dell'adempimento
spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti. 
  4. Limitatamente alle attivita' di  analisi  del  rischio  condotte
dall'Agenzia  delle  entrate,  d'intesa  con  il  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui agli  articoli  2-undecies,  comma  3,  del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  nonche'  dell'articolo  23,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  27  aprile  2016,  considerati  i  principi   di
necessita'  e  di  proporzionalita',  con  regolamento  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali, sono definite: 
    a) le specifiche limitazioni e  le  modalita'  di  esercizio  dei
diritti di cui agli articoli  15,  17,  18,  21  e  22  del  predetto
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, in modo da  assicurare  che  tale  esercizio  non
possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto  all'obiettivo  di
interesse pubblico; 
    b)  le  disposizioni  specifiche  relative  al  contenuto  minimo
essenziale  di  cui  all'articolo  23,  paragrafo  2,  del   predetto
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016; 
    c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
      «Per le finalita' di  cui  al  primo  comma,  l'Amministrazione
finanziaria svolge le opportune attivita' di analisi del rischio.»; 
    b) all'articolo  32,  primo  comma,  dopo  il  numero  8-ter)  e'
aggiunto il seguente: «8-quater) svolgere le opportune  attivita'  di
analisi del rischio.». 
  6. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica  del
26 ottobre 1972, n. 633, primo comma, il secondo e terzo periodo sono
sostituiti  dal  seguente:  «Per  il  controllo  delle  dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che  ne  hanno  omesso  la
presentazione sono effettuate le opportune attivita' di  analisi  del
rischio.». 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  alla
Guardia di finanza, con riferimento  alle  informazioni  presenti  in
tutte le banche dati di cui essa dispone, per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5  agosto  2015,
n. 127, ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15  e
nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  8. All'articolo 1, comma 686, legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
    a) dopo le parole: «comma 682» sono aggiunte le seguenti: «e  per
quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo  5
agosto 2015, n. 127»; 
    b) le parole:  «e'  titolare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dispone, con il ricorso altresi' a nuove tecnologie  e  tecniche  di
analisi, ferma restando l'applicazione delle  disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15  e
nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.». 
  9. L'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza,  per  le
finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode
fiscale e all'abuso  del  diritto  in  materia  tributaria,  possono,
compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di
dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la  stipula
di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della
societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse  informatiche
di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina  di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  anche  tramite  la
costituzione, conformemente  ai  rispettivi  ordinamenti,  di  unita'
integrate di analisi del rischio.  Al  personale  destinato  a  dette
unita' restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e
contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni. 
  10. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il sesto comma dell'articolo 7 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,
          recante: «Disposizioni relative all'anagrafe  tributaria  e
          al codice fiscale dei contribuenti»: 
                «Le banche,  la  societa'  Poste  italiane  Spa,  gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale.». 
              -  Si  riporta  il  comma  2   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «2. A far corso dal 1° gennaio  2012,  gli  operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
          rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali,  nonche'
          l'importo  delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella
          predetta disposizione. I dati  comunicati  sono  archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall'articolo 7, sesto comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  recante:  «Trasmissione
          telematica  delle  operazioni  IVA  e  di  controllo  delle
          cessioni  di  beni   effettuate   attraverso   distributori
          automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere
          d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»: 
                «5-bis. I file delle fatture  elettroniche  acquisiti
          ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al  31  dicembre
          dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
          dichiarazione di riferimento ovvero fino  alla  definizione
          di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
                  a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
          funzioni  di  polizia  economica  e  finanziaria   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  19  marzo
          2001, n. 68; 
                  b) dall'Agenzia delle entrate e  dalla  Guardia  di
          Finanza per le  attivita'  di  analisi  del  rischio  e  di
          controllo a fini fiscali.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/680  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei dati personali da parte delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. 
              - Si riporta il comma 3  dell'articolo  2-undecies  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE»: 
                «3. Nei casi di cui al comma 1, lettere  a),  b),  d)
          e), f) e f-bis) i diritti di cui  al  medesimo  comma  sono
          esercitati conformemente alle disposizioni di  legge  o  di
          regolamento che regolano  il  settore,  che  devono  almeno
          recare misure dirette a  disciplinare  gli  ambiti  di  cui
          all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.  L'esercizio
          dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere  ritardato,
          limitato o escluso con comunicazione motivata e resa  senza
          ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione  possa
          compromettere la finalita' della limitazione, per il  tempo
          e nei limiti in cui cio' costituisca una misura  necessaria
          e proporzionata, tenuto conto dei  diritti  fondamentali  e
          dei  legittimi  interessi  dell'interessato,  al  fine   di
          salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere  a),
          b),  d),  e),  f)  e  f-bis).  In  tali  casi,  i   diritti
          dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il
          Garante con le modalita' di cui all'articolo 160.  In  tale
          ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver  eseguito
          tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un  riesame,
          nonche' del diritto dell'interessato  di  proporre  ricorso
          giurisdizionale.  Il  titolare  del   trattamento   informa
          l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e' pubblicato  nella  GUUE  del
          4.5.2016 n. L 119. 
              - Per il testo dell'art. 31 del dPR n.  600  del  1973,
          come modificato dal presente decreto, si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 32,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 32 (Poteri degli uffici). -  Per  l'adempimento
          dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
                  1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
                  2) invitare i contribuenti, indicandone il  motivo,
          a comparire di persona o per mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse condizioni sono altresi' posti come  ricavi  a  base
          delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
          non ne indica il soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti  o  gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni per importi superiori a euro  1.000  giornalieri
          e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
                  3) invitare i contribuenti, indicandone il  motivo,
          a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
                  4) inviare ai contribuenti questionari  relativi  a
          dati e notizie di carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
                  5) richiedere agli organi ed  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                  6) richiedere copie o estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
                  6-bis)  richiedere,   previa   autorizzazione   del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                  7) richiedere, previa autorizzazione del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                  7-bis)  richiedere,  con  modalita'  stabilite  con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 
                  8) richiedere ai  soggetti  indicati  nell'art.  13
          dati, notizie e documenti relativi ad attivita'  svolte  in
          un  determinato  periodo  d'imposta,  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
                  8-bis) invitare ogni altro soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
                  8-ter) richiedere agli amministratori di condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              8-quater) svolgere le opportune  attivita'  di  analisi
          del rischio.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  51,  primo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.   633,   recante:   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul  valore  aggiunto»,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  51  (Attribuzioni  e   poteri   degli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   Uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni  presentate  e  i  versamenti  eseguiti   dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono  all'accertamento  e  alla   riscossione   delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle operazioni e alla tenuta della contabilita'  e  degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle  soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Per  il  controllo
          delle  dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione   dei
          soggetti  che  ne  hanno  omesso  la   presentazione   sono
          effettuate le opportune attivita' di analisi del rischio.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
          2018, n. 15, recante: «Regolamento a norma dell'articolo 57
          del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
          l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
          del Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali
          relativamente al trattamento dei dati  effettuato,  per  le
          finalita' di  polizia,  da  organi,  uffici  e  comandi  di
          polizia», e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  14
          marzo 2018, n. 61. 
              - Si riporta il comma 686 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n.  160,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «686. Per le stesse finalita' di cui al comma  682  e
          per quelle di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la  Guardia  di  finanza
          utilizza  i  dati  contenuti  nell'Archivio  dei   rapporti
          finanziari con le medesime modalita' disciplinate dai commi
          da  681  a  685,  avvalendosi   delle   tecnologie,   delle
          elaborazioni e delle interconnessioni con le  altre  banche
          dati di cui  dispone,  con  il  ricorso  altresi'  a  nuove
          tecnologie  e   tecniche   di   analisi,   ferma   restando
          l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.  15  e  nel
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.». 
              - Il testo dell'articolo 83, comma 15 del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
          147, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, e' il seguente: 
                «15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 7, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli
          atti conseguenti in base alla  legislazione  vigente.  Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile.».