Art. 21 
 
                      Cessazione del concordato 
 
  1. Il concordato cessa di avere efficacia  a  partire  dal  periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni: 
    a) il contribuente modifica  l'attivita'  svolta  nel  corso  del
biennio  concordatario  rispetto  a  quella  esercitata  nel  periodo
d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica
se per le nuove attivita' e'  prevista  l'applicazione  del  medesimo
indice sintetico di affidabilita' fiscale di cui  all'articolo  9-bis
del  decreto-legge  24   aprile   2017,   n.   50   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    b) il contribuente cessa l'attivita'. 
 
          Note all'art. 21: 
              -   Per   il   riferimento   all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si  veda
          nelle note all'articolo 1.