Art. 25 Effetti dell'accettazione della proposta 1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. 2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Note all'art. 25: - Per il riferimento all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda nelle nota all'articolo 12. - Per il riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si veda nelle note all'articolo 12.