Art. 25 
 
              Effetti dell'accettazione della proposta 
 
  1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta  di  cui
all'articolo 9 obbliga  il  contribuente  a  dichiarare  gli  importi
concordati  nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi
d'imposta oggetto di concordato. 
  2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato,  ai
sensi  dell'articolo  36-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo n. 472 del 1997. 
 
          Note all'art. 25: 
                - Per il riferimento all'articolo 36-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          si veda nelle nota all'articolo 12. 
                - Per il  riferimento  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si  veda  nelle  note
          all'articolo 12.