Art. 27 Rinnovo del concordato 1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.