Art. 27 
 
                       Rinnovo del concordato 
 
  1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non  sussistono  le
cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia  delle  entrate
formula, con le modalita' di cui all'articolo 9, una  nuova  proposta
di concordato biennale relativa  al  biennio  successivo,  a  cui  il
contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.