Art. 3 
 
Introduzione   di   specifiche   forme   di   cooperazione   tra   le
  amministrazioni nazionali ed  estere  e  riordino  delle  forme  di
  cooperazione esistenti 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti: 
    «Art.  31-bis  (Scambio  di  informazioni  su  richiesta).  -  1.
L'Amministrazione finanziaria provvede allo  scambio,  con  le  altre
autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea  e  delle
giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede
lo  scambio  di  informazioni,  delle  informazioni  necessarie   per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di  qualsiasi  tipo
riscosse da o per  conto  dell'Amministrazione  finanziaria  e  delle
ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. 
    2. L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta  delle
informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le  modalita'
ed entro i limiti  previsti  per  l'accertamento  delle  imposte  sul
reddito. 
    3.  In  sede  di  assistenza  e  cooperazione  nello  scambio  di
informazioni l'Amministrazione finanziaria  opera  nel  rispetto  dei
termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e  dai  trattati
bilaterali o multilaterali applicabili. 
    4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare  un
segreto  commerciale,  industriale  o  professionale,   un   processo
commerciale o  un'informazione  la  cui  divulgazione  contrasti  con
l'ordine pubblico. La trasmissione delle  informazioni  puo'  essere,
inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello  Stato  membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non  e'  in  grado  di
fornire lo stesso tipo di informazioni. 
    5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti  e
le modalita' previsti dal capo IV,  condizioni  che  disciplinano  la
cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della
direttiva 2011/16/UE. 
    6.  Non  e'  considerata  violazione  del  segreto  d'ufficio  la
comunicazione  da   parte   dell'Amministrazione   finanziaria   alle
autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte
a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul
patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto  e  delle  altre
imposte indirette. 
    7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in  quanto
compatibili,  alle   altre   forme   di   scambio   di   cooperazione
amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta. 
    Art.   31-bis.1   (Strumenti   di   cooperazione   amministrativa
avanzata). - 1.  L'Amministrazione  finanziaria,  in  attuazione  del
principio di economicita' dell'azione amministrativa,  si  avvale  di
strumenti   di   cooperazione   amministrativa   avanzata   con    le
amministrazioni estere che  effettuano  attivita'  di  controllo  sul
corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria,  anche  al
fine di minimizzare gli impatti  nei  confronti  dei  contribuenti  e
delle loro attivita' economiche. 
    2. Nei rapporti con le amministrazioni  finanziarie  degli  altri
Paesi membri della Unione europea,  agli  strumenti  di  cooperazione
amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni  di
cui al capo III della direttiva  2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15
febbraio  2011,  in  materia   di   altre   forme   di   cooperazione
amministrativa. 
    3.  Nei  rapporti  con  le  amministrazioni   finanziarie   delle
giurisdizioni terze, gli  strumenti  di  cooperazione  amministrativa
avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli  accordi
bilaterali o multilaterali applicabili. 
    Art.   31-bis.2   (Presenza   negli   uffici   amministrativi   e
partecipazione alle  indagini  amministrative  nel  territorio  dello
Stato di funzionari di  altri  Stati  membri  o  giurisdizioni  terze
(PAOE)). -  1.  L'Amministrazione  finanziaria  puo'  autorizzare  la
presenza   nel   territorio   dello   Stato   di   funzionari   delle
amministrazioni  fiscali   degli   altri   Stati   membri   o   delle
giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale
o multilaterale che lo consenta. 
    2. La presenza negli uffici amministrativi  e  la  partecipazione
alle indagini amministrative, anche  attraverso  l'uso  di  mezzi  di
comunicazione  elettronici,  di  funzionari   delle   amministrazioni
fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata
dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15
febbraio  2011,  ovvero  dalle  specifiche  intese  concluse  con  le
Autorita' competenti delle giurisdizioni terze interessate. 
    3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria,
che esercitano il  coordinamento  delle  indagini  amministrative,  i
funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni  ai  soggetti
sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione  dagli  stessi
presentata,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo  accordo  tra
l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. 
    4.  I  funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria   utilizzano
direttamente le informazioni scambiate  durante  le  indagini  svolte
all'estero. 
    Art. 31-bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando  la  situazione
di uno o piu' soggetti di imposta  presenta  un  interesse  comune  o
complementare con altri Stati membri,  l'Amministrazione  finanziaria
puo'  decidere  di  procedere   a   controlli   simultanei   con   le
Amministrazioni finanziarie degli altri Stati  membri,  ciascuno  nel
proprio territorio, allo scopo di  scambiare  le  informazioni  cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo
eseguito da un solo Stato membro. 
    2.  L'Amministrazione  finanziaria  individua,  autonomamente,  i
soggetti  d'imposta  sui  quali   intende   proporre   un   controllo
simultaneo, informando le  autorita'  competenti  degli  altri  Stati
membri  interessati  circa  i  casi  suscettibili  di  un   controllo
simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i  motivi
per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che
l'hanno indotta a proporli, indicando il termine  entro  il  quale  i
controlli devono essere effettuati. 
    3. Qualora  l'autorita'  competente  di  un  altro  Stato  membro
proponga di partecipare a un controllo simultaneo,  l'Amministrazione
finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il  rifiuto
a  eseguire  il  controllo  richiesto,  entro  sessanta  giorni   dal
ricevimento della proposta, specificando,  in  quest'ultimo  caso,  i
motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
    4. Nel caso di adesione alla  proposta  di  controllo  simultaneo
avanzata  dall'autorita'  competente  di  un  altro   Stato   membro,
l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante  cui  compete
la direzione e il coordinamento del controllo. 
    5. L'Amministrazione finanziaria puo'  decidere  di  procedere  a
controlli  simultanei  con  le  Amministrazioni   finanziarie   delle
giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale
o multilaterale che lo  consenta,  previa  adesione  delle  autorita'
estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di  scambiare  le
informazioni cosi'  ottenute  quando  tali  controlli  appaiano  piu'
efficaci di un  controllo  eseguito  da  un  solo  Stato  membro.  Si
applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4. 
    Art. 31-bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di
uno  o  piu'  soggetti  d'imposta  presenta  un  interesse  comune  o
complementare   con   altri   Stati   membri   dell'Unione   europea,
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita'  competente
di un altro Stato membro o di piu' Stati  membri  di  effettuare  una
verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 
    2. Quando l'autorita' competente di un altro Stato  membro  o  le
autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare a
una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria  comunica  alle
suddette autorita'  il  rifiuto  o  l'adesione  alla  proposta  entro
sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando,  in  caso
di  rifiuto,  i  motivi  che  si  oppongono  all'effettuazione  della
verifica congiunta. 
    3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in
modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli  altri
Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il
regime linguistico, sulla  base  della  legislazione  e  delle  norme
procedurali vigenti nello Stato  membro  nel  quale  si  svolgono  le
attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri  che
partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri  di
controllo  piu'  ampi  rispetto  a  quelli   loro   conferiti   dalla
legislazione dello Stato membro di appartenenza. 
    4. Quando la verifica congiunta si svolge  nel  territorio  dello
Stato,  l'Amministrazione  finanziaria   nomina   un   rappresentante
incaricato  di  dirigere  e  coordinare  le  attivita'  di   verifica
congiunta e adotta le misure necessarie per: 
      a) consentire  ai  funzionari  degli  altri  Stati  membri  che
partecipano alle attivita' di verifica congiunta di chiedere  dati  e
informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme
ai funzionari nazionali, secondo le modalita'  procedurali  stabilite
dalla normativa vigente; 
      b) garantire che gli elementi  di  prova  raccolti  durante  le
attivita' di verifica congiunta possano  essere  valutati,  anche  in
ordine alla loro ammissibilita', alle  stesse  condizioni  giuridiche
ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le
ordinarie attivita' di verifica; 
      c) garantire che al soggetto  o  ai  soggetti  sottoposti  alla
verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti
e obblighi analoghi a quelli  riconosciuti  ai  soggetti  destinatari
delle ordinarie attivita' di verifica. 
    5.  L'Amministrazione  finanziaria  nel  corso   della   verifica
congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica
di comune accordo con  le  autorita'  competenti  degli  altri  Stati
membri partecipanti, con le quali si adopera al fine  di  raggiungere
un accordo sulla  posizione  fiscale  del  soggetto  o  dei  soggetti
sottoposti a verifica. Al termine delle  operazioni  e'  redatta  una
relazione finale nella quale confluiscono i risultati della  verifica
congiunta  e  le  questioni  sulle  quali  le  autorita'   competenti
concordano. L'esito della verifica e'  notificato  mediante  processo
verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni  dall'emissione
della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 
    6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione  internazionale,  l'Amministrazione  finanziaria
puo' concludere specifiche intese con le amministrazioni  finanziarie
delle giurisdizioni terze con le quali  sia  in  vigore  un  trattato
bilaterale o multilaterale che  lo  consenta,  volti  a  disciplinare
l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione  di  uno  o
piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare.
Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e   l'Amministrazione
competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente.