Art. 3 Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazione esistenti 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 31-bis e 31-bis.1 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 31-bis (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali e' in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. 3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'Amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell'Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili. 4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 6. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta. Art. 31-bis.1 (Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata). - 1. L'Amministrazione finanziaria, in attuazione del principio di economicita' dell'azione amministrativa, si avvale di strumenti di cooperazione amministrativa avanzata con le amministrazioni estere che effettuano attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attivita' economiche. 2. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi membri della Unione europea, agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al capo III della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, in materia di altre forme di cooperazione amministrativa. 3. Nei rapporti con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze, gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sono attivabili nei limiti di quanto previsto dagli accordi bilaterali o multilaterali applicabili. Art. 31-bis.2 (Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (PAOE)). - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta. 2. La presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, ovvero dalle specifiche intese concluse con le Autorita' competenti delle giurisdizioni terze interessate. 3. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono chiedere dati ed informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. 4. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero. Art. 31-bis.3 (Controlli simultanei). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. 2. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. 3. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare a un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto a eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 4. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo. 5. L'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, previa adesione delle autorita' estere, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4. Art. 31-bis.4 (Verifiche congiunte). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 2. Quando l'autorita' competente di un altro Stato membro o le autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare a una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta. 3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per: a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di chiedere dati e informazioni ai soggetti interessati ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente; b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica; c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica. 5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 6. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Amministrazione finanziaria puo' concludere specifiche intese con le amministrazioni finanziarie delle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato bilaterale o multilaterale che lo consenta, volti a disciplinare l'attivazione di verifiche congiunte quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5.». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.