Art. 32 Cessazione del concordato 1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni: a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attivita' rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditivita' previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari; b) il contribuente cessa l'attivita'.