Art. 32 
 
                      Cessazione del concordato 
 
  1. Il concordato cessa di avere efficacia  a  partire  dal  periodo
d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni: 
    a) il contribuente modifica  l'attivita'  svolta  nel  corso  del
biennio  concordatario  rispetto  a  quella  esercitata  nel  periodo
d'imposta precedente il biennio stesso, a  meno  che  tali  attivita'
rientrino in gruppi di settore  ai  quali  si  applicano  i  medesimi
coefficienti di redditivita' previsti ai  fini  della  determinazione
del reddito per i contribuenti forfetari; 
    b) il contribuente cessa l'attivita'.