Art. 34 
 
                      Attivita' di accertamento 
 
  1.  Per  i  periodi  di  imposta  oggetto   del   concordato,   gli
accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono  essere  effettuati
salvo che in  esito  all'attivita'  istruttoria  dell'Amministrazione
finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e
33. 
  2. L'Agenzia delle entrate e il  Corpo  della  Guardia  di  finanza
programmano   l'impiego   di   maggiore   capacita'   operativa   per
intensificare l'attivita' di controllo nei confronti dei soggetti che
non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Il testo dell'articolo 39 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente: 
                «Art. 39 (Redditi determinati in base alle  scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica: 
                  a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell'articolo 3; 
                  b) se  non  sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
                  c) se l'incompletezza, la falsita' o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri  esibiti
          o trasmessi ai sensi del  numero  3)  dello  stesso  comma,
          dalle  dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste   negli
          articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni  eseguite
          nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri  atti  e
          documenti in possesso dell'ufficio; 
                  d) se l'incompletezza, la falsita' o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui  all'articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
                In deroga  alle  disposizioni  del  comma  precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
                  a)  quando  il  reddito  d'impresa  non  e'   stato
          indicato nella dichiarazione; 
                  b). 
                  c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14,  ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
                  d) quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della  lett.  d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto; 
                  d-bis) quando il contribuente non ha  dato  seguito
          agli inviti disposti dagli uffici  ai  sensi  dell'articolo
          32, primo comma, numeri 3) e 4),  del  presente  decreto  o
          dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  3)  e  4),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
                  d-ter) in caso di omessa presentazione dei  modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore o  di  indicazione
          di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
          settore non sussistenti, nonche' di  infedele  compilazione
          dei predetti modelli che comporti una differenza  superiore
          al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi  o
          compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
          dei dati corretti e quelli  stimati  sulla  base  dei  dati
          indicati in dichiarazione. 
                Le disposizioni  dei  commi  precedenti  valgono,  in
          quanto applicabili,  anche  per  i  redditi  delle  imprese
          minori e per quelli  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni,  con  riferimento  alle  scritture   contabili
          rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di
          impresa dei soggetti indicati nel  quarto  comma  dell'art.
          18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili  di
          cui  ai  precedenti  commi  dello   stesso   articolo,   e'
          determinato in ogni caso ai sensi  del  secondo  comma  del
          presente articolo.».