Art. 35 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si  applica
la disciplina di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44. 
  2.  Agli  effetti  del  presente   decreto,   quando   le   vigenti
disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza
o per la  determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
qualsiasi titolo, anche di natura  non  tributaria,  al  possesso  di
requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e
non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche  ai  fini
dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44, e' il seguente: 
                «Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali).  -  1.
          La fruizione di benefici di natura fiscale  o  l'accesso  a
          regimi  fiscali  opzionali,  subordinati   all'obbligo   di
          preventiva comunicazione ovvero  ad  altro  adempimento  di
          natura  formale  non  tempestivamente  eseguiti,   non   e'
          preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
          o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o  altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
          laddove il contribuente: 
                  a) abbia i requisiti  sostanziali  richiesti  dalle
          norme di riferimento; 
                  b)  effettui   la   comunicazione   ovvero   esegua
          l'adempimento richiesto entro il termine  di  presentazione
          della prima dichiarazione utile; 
                  c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
          minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  secondo
          le  modalita'  stabilite  dall'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5  dicembre  2013,  n.   159,   concernente:   «Regolamento
          concernente la revisione delle modalita' di  determinazione
          e i campi di applicazione dell'Indicatore della  situazione
          economica equivalente (ISEE)», e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.