Art. 37 
 
Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto
  per il primo anno di applicazione del concordato 
 
  1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e  che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro
il 30 giugno 2024 i versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei
redditi e da quelle in materia di imposta regionale  sulle  attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, per  il  primo  anno  di
applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di  cui
al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza
alcuna maggiorazione. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai
soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o
che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli  che
adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  nonche'  quelli  che  applicano  il   regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86,  della  legge  n.
190  del  2014,  anche  ai  soggetti  che  partecipano  a   societa',
associazioni e imprese ai sensi degli articoli  5,  115  e  116,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
 
          Note all'art. 37: 
              - L'articolo 27, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legga  15
          luglio 2011, n 111, relativo al regime fiscale di vantaggio
          per   l'imprenditoria   giovanile   e'    stato    abrogato
          dall'articolo 1, comma 85, lett. b), della legge n. 190 del
          2014. Ai sensi dell'art. 1, comma 88 della stessa legge  n.
          190 del 2014, possono  tuttavia  permanere  nel  regime  di
          vantaggio i soggetti che gia' vi aderivano al  31  dicembre
          2014 fino al  completamento  del  quinquennio  agevolato  e
          comunque fino al compimento del  trentacinquesimo  anno  di
          eta'. 
              - Per il riferimento all'articolo 1, commi da 54 a  86,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si  veda  nelle  note
          all'articolo 23. 
              - Per il riferimento agli articoli 5,  115  e  116  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          si veda nelle note all'articolo 12.