Art. 37 Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato 1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Note all'art. 37: - L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legga 15 luglio 2011, n 111, relativo al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e' stato abrogato dall'articolo 1, comma 85, lett. b), della legge n. 190 del 2014. Ai sensi dell'art. 1, comma 88 della stessa legge n. 190 del 2014, possono tuttavia permanere nel regime di vantaggio i soggetti che gia' vi aderivano al 31 dicembre 2014 fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di eta'. - Per il riferimento all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nelle note all'articolo 23. - Per il riferimento agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note all'articolo 12.