Art. 38 
 
Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia
  di imposte sui redditi e di Irap  e  disponibilita'  dei  programmi
  informatici relativi  alle  dichiarazioni  fiscali  e  agli  indici
  sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: 
    a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  presentano  la
dichiarazione  in  via  telematica  entro  il  15  ottobre  dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; 
    b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  presentano  la
dichiarazione in via telematica  entro  il  quindicesimo  giorno  del
decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. 
  2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024: 
    a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  presentano  la
dichiarazione per il tramite  di  un  ufficio  delle  Poste  italiane
S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello
di chiusura del periodo d'imposta, ovvero in via telematica tra il 15
aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a  quello  di  chiusura
del periodo d'imposta; 
    b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  presentano  la
dichiarazione in via telematica a partire  dal  15  aprile  dell'anno
successivo, se il periodo d'imposta coincide con  l'anno  solare,  ed
entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello  di  chiusura
del periodo d'imposta; 
    c) i  sostituti  d'imposta,  comprese  le  amministrazioni  dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e  gli  altri
soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica
la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento. 
  3. In deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo  d'imposta  2024  i
programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilita'
fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo
a quello al quale gli stessi sono riferibili. 
 
          Note all'art. 38: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2,  commi   1   e   2,   e
          dell'articolo 4, comma  1,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e' il seguente: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P. ). - 1. Le persone fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
          della Poste italiane S.p.a. tra  il  1°  maggio  ed  il  30
          giugno ovvero  in  via  telematica  entro  il  30  novembre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
                2. I soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta.». 
                «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'articolo
          1, comma 1.». 
              -   Per   il   riferimento   all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si  veda
          nelle note all'articolo 1.