Art. 39 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7,  8,  9  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede  ai  relativi  adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.