Art. 4 
 
     Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti 
                            in ambito IVA 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17,  terzo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Il rappresentante fiscale deve essere in  possesso
dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere  a),
b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica,  i  requisiti  di
cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente
incaricato nominato ai sensi del  presente  comma.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri  al
ricorrere dei quali il  rappresentante  fiscale  puo'  assumere  tale
ruolo solo previo rilascio di  idonea  garanzia,  graduata  anche  in
relazione al numero di soggetti rappresentati.»; 
    b) all'articolo 35, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
      «7-quater. In deroga al primo periodo del comma  7-bis,  per  i
soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea  o  in
uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che  adempiono
gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme  in  materia  di
imposta  sul  valore  aggiunto  tramite  un  rappresentante  fiscale,
nominato ai sensi dell'articolo 17,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  l'inclusione
nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea  garanzia.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i
criteri e le modalita' di rilascio della garanzia  di  cui  al  primo
periodo. Il rappresentante fiscale che  trasmette  all'Agenzia  delle
entrate la dichiarazione di inizio o  variazione  attivita',  in  cui
risulti l'esercizio  dell'opzione  per  l'inclusione  del  numero  di
partita IVA nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
operazioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010
del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera  e-bis)
del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza  del
corredo documentale e informativo  prodotto  dal  contribuente  e  la
relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuati  termini  e
modalita' di intervento per la verifica  degli  adempimenti  previsti
dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi
operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.». 
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 7-quater, e' aggiunto il seguente: 
    «7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale,  nominato
ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  che  non  adempie  agli
obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000;  non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli artt. 17 e 35  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 17 (Debitore d'imposta). - L'imposta e'  dovuta
          dai soggetti che  effettuano  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'Erario,  cumulativamente  per   tutte   le   operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
                Gli obblighi relativi alle cessioni di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.  Tuttavia,
          nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto passivo  stabilito  in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea,   il   cessionario   o
          committente  adempie  gli  obblighi  di   fatturazione   di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
                Nel caso in cui gli obblighi o  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve  essere  in
          possesso dei requisiti soggettivi di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del  Ministro
          delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina  di
          una persona giuridica, i  requisiti  di  cui  sopra  devono
          essere  posseduti  dal  legale   rappresentante   dell'ente
          incaricato  nominato  ai  sensi  del  presente  comma.  Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati  i  criteri   al   ricorrere   dei   quali   il
          rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo
          rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al
          numero di soggetti rappresentati. 
                Le disposizioni del secondo e del terzo comma non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
                In deroga al primo comma, per le cessioni  imponibili
          di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e  seguenti  e  con  l'annotazione  «inversione
          contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui  al
          presente comma, deve essere integrata dal  cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. 
                Le disposizioni di cui al quinto comma  si  applicano
          anche: 
                  a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di
          cui  alla  lettera  a-ter),  compresa  la  prestazione   di
          manodopera,   rese   nel   settore   edile   da    soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalita'  dei
          lavori; 
                  a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
                  a-ter) alle prestazioni di servizi di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
                  a-quater) alle prestazioni di  servizi  rese  dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma 1 dell'articolo 34  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'articolo 17-ter del  presente  decreto.  L'efficacia
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, dell'autorizzazione di una  misura  di  deroga  ai
          sensi dell'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio,   del   28   novembre   2006,    e    successive
          modificazioni; 
                  a-quinquies) alle prestazioni di  servizi,  diverse
          da  quelle  di  cui  alle  lettere  da  a)  ad   a-quater),
          effettuate  tramite  contratti  di   appalto,   subappalto,
          affidamento a soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali
          comunque denominati caratterizzati da  prevalente  utilizzo
          di manodopera presso le sedi di attivita'  del  committente
          con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta'   di
          quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
          disposizione del precedente periodo  non  si  applica  alle
          operazioni   effettuate   nei   confronti   di    pubbliche
          amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
          11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I
          del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276; 
                  b) alle cessioni di apparecchiature  terminali  per
          il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all' articolo 21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; 
                  c) alle cessioni di console da gioco, tablet  PC  e
          laptop, nonche' alle cessioni  di  dispositivi  a  circuito
          integrato,  quali  microprocessori  e  unita'  centrali  di
          elaborazione, effettuate prima della loro installazione  in
          prodotti destinati al consumatore finale; 
                  d) 
                  d-bis) ai trasferimenti di quote  di  emissioni  di
          gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
          e successive modificazioni; 
                  d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
                  d-quater)  alle  cessioni  di  gas  e  di   energia
          elettrica  a  un  soggetto  passivo-rivenditore  ai   sensi
          dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); 
                  d-quinquies)». 
                «Art. 35 (Disposizione regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
                2. Dalla dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
                  a) per le persone fisiche, il cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                  b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
                  c)  per  i  soggetti  residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                  d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo  o
          i luoghi in cui viene esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                  e)  per  i  soggetti  che  svolgono  attivita'   di
          commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed  i  dati
          identificativi dell'internet service provider; 
                  e-bis) per  i  soggetti  che  intendono  effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
                  f) ogni altro elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
                3. In caso di variazione di alcuno degli elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
                4. In caso di cessazione  dell'attivita'  il  termine
          per la presentazione della dichiarazione di cui al comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
                5.  I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
                6. Le dichiarazioni previste  dal  presente  articolo
          sono presentate in via telematica secondo  le  disposizioni
          di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
                7.  L'ufficio  rilascia  o  invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
                7-bis. L'opzione di cui al comma 2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
                7-ter. 
                7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis,
          per  i  soggetti  non  residenti  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o in  uno  degli  Stati  aderenti  allo
          Spazio  economico  europeo  che  adempiono   gli   obblighi
          derivanti  dall'applicazione  delle  norme  in  materia  di
          imposta  sul  valore  aggiunto  tramite  un  rappresentante
          fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17,  terzo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, l'inclusione nella banca  dati  dei  soggetti
          passivi che effettuano operazioni intracomunitarie  avviene
          previo rilascio di  un'idonea  garanzia.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze sono  individuati  i
          criteri e le modalita' di rilascio della garanzia di cui al
          primo periodo.  Il  rappresentante  fiscale  che  trasmette
          all'Agenzia delle entrate  la  dichiarazione  di  inizio  o
          variazione   attivita',   in   cui   risulti    l'esercizio
          dell'opzione per l'inclusione del  numero  di  partita  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni prevista dall'articolo 17 del  regolamento  (UE)
          n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010,  di  cui  al
          comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo
          di verificare la completezza  del  corredo  documentale  ed
          informativo  prodotto  dal  contribuente  e   la   relativa
          corrispondenza alle notizie in suo  possesso.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati
          termini e modalita' di intervento  per  la  verifica  degli
          adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi  anche
          sulla base di specifici  accordi  operativi  stipulati  tra
          Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. 
                8. I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel  registro
          delle imprese ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA)   ai   sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
                9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
                10. Le dichiarazioni previste dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
                11. I soggetti  incaricati  di  cui  all'articolo  3,
          commi  2-bis  e  3,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono  al  contribuente
          una  copia  della  dichiarazione  attestante  la  data   di
          consegna con l'impegno alla trasmissione in via  telematica
          e  rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia
          delle   entrate   attestante   l'avvenuta   operazione    e
          contenente, in caso  di  inizio  attivita',  il  numero  di
          partita IVA attribuito al contribuente. 
                12. In caso di presentazione delle  dichiarazioni  in
          via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
                13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
                14. Ai fini della conservazione  delle  dichiarazioni
          si applicano le disposizioni previste per la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
                15. Le modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                15-bis. L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
                15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del  presidio  di
          cui al  comma  15-bis,  l'Agenzia  delle  entrate  effettua
          specifiche analisi del  rischio  connesso  al  rilascio  di
          nuove  partite  IVA,  all'esito   delle   quali   l'ufficio
          dell'Agenzia  delle  entrate  invita  il   contribuente   a
          comparire di persona presso il medesimo ufficio,  ai  sensi
          dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  per  esibire  la
          documentazione di cui agli articoli 14 e  19  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica, ove  obbligatoria,
          per consentire in  ogni  caso  la  verifica  dell'effettivo
          esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5  del
          presente  decreto  e  per   dimostrare,   sulla   base   di
          documentazione idonea, l'assenza  dei  profili  di  rischio
          individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
          contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
          sui  documenti  eventualmente  esibiti,   l'ufficio   emana
          provvedimento di cessazione della partita IVA. 
                15-bis.2. Ferma restando  la  disciplina  applicabile
          nelle ipotesi  in  cui  la  cessazione  della  partita  IVA
          comporti l'esclusione della stessa  dalla  banca  dati  dei
          soggetti che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  in
          caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la
          partita  IVA  puo'  essere  successivamente  richiesta  dal
          medesimo   soggetto,   come    imprenditore    individuale,
          lavoratore autonomo o rappresentante  legale  di  societa',
          associazione o ente, con o  senza  personalita'  giuridica,
          costituiti successivamente al provvedimento  di  cessazione
          della  partita  IVA,  solo  previo  rilascio   di   polizza
          fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata  di  tre
          anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore
          a 50.000 euro. In  caso  di  eventuali  violazioni  fiscali
          commesse antecedentemente all'emanazione del  provvedimento
          di cessazione, l'importo  della  fideiussione  deve  essere
          pari alle somme, se  superiori  a  50.000  euro,  dovute  a
          seguito di dette violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
          intervenuto il versamento delle stesse. 
                15-ter. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
                  a) specifiche informazioni da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                  b)  tipologie   di   contribuenti   per   i   quali
          l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
          possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
          38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
                15-quater. 
                15-quinquies.   L'Agenzia   delle   entrate   procede
          d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che,
          sulla base dei dati  e  degli  elementi  in  suo  possesso,
          risultano  non  aver  esercitato   nelle   tre   annualita'
          precedenti attivita' di impresa ovvero attivita' artistiche
          o professionali. Sono fatti salvi i poteri di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  recante:  «Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 11 (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
                  a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                  b) mancata restituzione dei questionari inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                  c)  inottemperanza  all'invito  a  comparire  e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
                2-bis. Per l'omissione o  l'errata  trasmissione  dei
          dati   delle   fatture   emesse   e   ricevute,    prevista
          dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.   Non   si   applica
          l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472. 
                2-ter. L'omessa, incompleta o infedele  comunicazione
          dei   dati   delle   liquidazioni   periodiche,    prevista
          dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e' punita con la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la trasmissione corretta dei dati. 
                2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei
          dati delle operazioni transfrontaliere di cui  all'articolo
          1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127, si applica la sanzione amministrativa di  euro  2  per
          ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di  euro
          1.000 per ciascun trimestre. La sanzione  e'  ridotta  alla
          meta',  entro  il  limite  massimo  di  euro  500,  se   la
          trasmissione  e'  effettuata  entro   i   quindici   giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Per  le  operazioni
          effettuate a partire dal 1°  luglio  2022,  si  applica  la
          sanzione amministrativa di euro  2  per  ciascuna  fattura,
          entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e'
          ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per
          ciascun mese, se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i
          quindici  giorni   successivi   alle   scadenze   stabilite
          dall'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo  termine,  e'
          effettuata  la  trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si
          applica l'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472. 
                2-quinquies.  Per  l'omessa  o  tardiva  trasmissione
          ovvero per  la  trasmissione  con  dati  incompleti  o  non
          veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo
          2, commi 1, 1-bis e 2, del  decreto  legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta
          liquidazione  del   tributo,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa di euro 100 per ciascuna  trasmissione.  Non
          si  applica  l'articolo  12  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472. 
                3. 
                4.  L'omessa  presentazione  degli  elenchi  di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
          500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla  meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta. 
                4-bis. L'omessa, incompleta o infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
                5.  L'omessa  installazione  degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro  1.000  a  euro  4.000.  La
          sanzione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche
          all'omessa   installazione   degli   strumenti    di    cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i
          provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. 
                5-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  a
          chiunque manomette o comunque altera gli strumenti  di  cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, o  fa  uso  di  essi  allorche'  siano  stati
          manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso  al
          fine di eludere le disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
          citato  articolo  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. 
                6. 
                7. In caso di violazione delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250  a
          euro 2.000. 
                7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo  38-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' presentata dalle  societa'  controllate  o
          dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo  73,
          terzo comma, del  medesimo  decreto,  con  un  ritardo  non
          superiore a novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di
          presentazione della dichiarazione, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
                7-ter. Nei casi in cui il contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto  dall'articolo  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo  8,  comma  3-quinquies.   La   sanzione   e'
          raddoppiata  nelle   ipotesi   in   cui   l'amministrazione
          finanziaria  disconosca  la  disapplicazione  delle   norme
          aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta
          o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 
                7-quater.   Il    contribuente    destinatario    del
          provvedimento  emesso  ai  sensi  dell'articolo  35,  commi
          15-bis  e  15-bis.1,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  soggetto  alla
          sanzione   amministrativa   di   euro    3.000,    irrogata
          contestualmente al provvedimento che dispone la  cessazione
          della partita IVA. Non si applica l'articolo 12 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                7-quinquies.   Nei   confronti   del   rappresentante
          fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17,  terzo  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  che  non  adempie  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          irrogata la sanzione amministrativa da euro  3.000  a  euro
          50.000;  non  si  applica   l'articolo   12   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».