Art. 5 
 
          Revisione dei termini di prescrizione e decadenza 
   dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione 
 
  1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Sono considerate valide  le  denunce  presentate  entro
novanta  giorni  dalla   scadenza   del   termine,   salva   restando
l'applicazione delle  sanzioni  amministrative  per  il  ritardo.  Le
denunce  presentate  con  ritardo  superiore  a  novanta  giorni   si
considerano  omesse,  ma  costituiscono,  comunque,  titolo  per   la
riscossione delle imposte dovute in  base  agli  imponibili  in  esse
indicate.»; 
    b) l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 29 (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato).  -
1. In  caso  di  infedele  denunzia,  l'azione  dello  Stato  per  il
conseguimento  delle  imposte,  degli  interessi  e  delle   sanzioni
previste dalla presente legge  decade  decorso  il  31  dicembre  del
quinto anno successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
denuncia infedele. 
      2. In caso di omessa denunzia,  l'azione  dello  Stato  per  il
conseguimento  delle  imposte,  degli  interessi  e  delle   sanzioni
previste dalla presente legge  decade  decorso  il  31  dicembre  del
settimo anno successivo a quello in cui la  denuncia  avrebbe  dovuto
essere presentata. 
      3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente  al
periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato  per  il  conseguimento
delle imposte liquidate ma non versate e  dei  relativi  interessi  e
sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo  anno  successivo  a
quello di presentazione della denuncia. 
      4. Col decorso  di  tre  anni,  computabili  dal  giorno  della
avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive  l'azione
dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a)  si  applica  alle
dichiarazioni  presentate  a  decorrere  dal   periodo   di   imposta
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del  presente
decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana.  Se  non
stabilito diversamente, le disposizioni di cui al  comma  1,  lettera
b),  si  applicano  agli  avvisi  relativi  al  periodo  di   imposta
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del  presente
decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  29
          ottobre  1961,  n.  1216,  recante:   «Nuove   disposizioni
          tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e   di
          contratti vitalizi», come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  9  (Denuncia   e   versamenti).   -   1.   Gli
          assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro
          il mese solare successivo l'imposta  dovuta  sui  premi  ed
          accessori  incassati  in  ciascun  mese   solare,   nonche'
          eventuali  conguagli  dell'imposta  dovuta  sui  premi   ed
          accessori incassati nel  secondo  mese  precedente.  Per  i
          premi ed accessori incassati nel mese di novembre,  nonche'
          per gli eventuali conguagli relativi al  mese  di  ottobre,
          l'imposta  deve  essere  versata  entro  il   20   dicembre
          successivo.   I   versamenti   cosi'   effettuati   vengono
          scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. 
                1-bis.  Entro  il  16  novembre  di  ogni  anno,  gli
          assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto  una
          somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
          precedente, al netto di quella relativa alle  assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore;  per   esigenze   di
          liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire  dal
          successivo mese di febbraio, dai  versamenti  previsti  dal
          comma 1. 
                2.  Entro  il  31  maggio   di   ciascun   anno   gli
          assicuratori debbono presentare  all'ufficio  del  registro
          nella cui circoscrizione hanno la sede o la  rappresentanza
          presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da
          5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi  ed
          accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su  cui
          e'   dovuta   l'imposta,   distinti   per   categorie    di
          assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. 
                2-bis. Sono considerate valide le denunce  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il ritardo. Le denunce presentate con ritardo  superiore  a
          novanta giorni si  considerano  omesse,  ma  costituiscono,
          comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in
          base agli imponibili in esse indicate. 
                3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere  redatta
          in  conformita'  al  modello  stabilito  con  decreto   del
          Ministro   delle   finanze,   di   concerto   con    quello
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                4. Sulla base della denuncia l'ufficio  del  registro
          procede entro il 15  giugno  alla  liquidazione  definitiva
          dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare  del
          residuo debito o dell'eccedenza di  imposta,  eventualmente
          risultante dalla  predetta  liquidazione  definitiva,  deve
          essere computato nel primo versamento mensile successivo  a
          quello della  comunicazione  della  liquidazione  da  parte
          dell'ufficio del registro. 
                5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire
          superiori se le ultime tre cifre  superano  le  cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».