Art. 7 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia
delle entrate formula una proposta per la  definizione  biennale  del
reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e
professioni  e  del  valore  della   produzione   netta,   rilevanti,
rispettivamente, ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  2. Nei confronti dei contribuenti  esercenti  attivita'  d'impresa,
arti o  professioni  che  aderiscono  al  regime  forfetario  di  cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  per  il  solo  periodo  di  imposta  2024,  l'applicazione  del
concordato preventivo e' limitata, in via sperimentale,  a  una  sola
annualita'. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riportano i commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante:  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2015)»: 
                «54.  I  contribuenti   persone   fisiche   esercenti
          attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del  presente   articolo   se,   al   contempo,   nell'anno
          precedente: 
                  a) hanno conseguito ricavi ovvero  hanno  percepito
          compensi,  ragguagliati  ad  anno,  non  superiori  a  euro
          85.000; 
                  b)  hanno  sostenuto   spese   per   un   ammontare
          complessivamente non superiore ad  euro  20.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  per  lavoratori
          dipendenti e per  collaboratori  di  cui  all'articolo  50,
          comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti  secondo
          la modalita' riconducibile a un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, comprese le  somme  erogate  sotto  forma  di
          utili da partecipazione agli associati di cui  all'articolo
          53, comma 2, lettera c), e  le  spese  per  prestazioni  di
          lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
                55. Ai fini  della  verifica  della  sussistenza  del
          requisito per l'accesso al  regime  forfetario  di  cui  al
          comma 54, lettera a): 
                  a) non rilevano gli ulteriori  componenti  positivi
          indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del  comma  9
          dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96; 
                  b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
          contraddistinte da differenti codici ATECO,  si  assume  la
          somma dei ricavi  e  dei  compensi  relativi  alle  diverse
          attivita' esercitate. 
                56. Le persone fisiche che intraprendono  l'esercizio
          di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
          forfetario comunicando, nella dichiarazione  di  inizio  di
          attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
          cui al comma 54 del presente articolo. 
                57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
                  a) le persone fisiche che si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di
          regimi forfetari di determinazione del reddito; 
                  b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
          che sono residenti in uno degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in uno Stato aderente  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo  che  assicuri  un  adeguato  scambio  di
          informazioni e che producono  nel  territorio  dello  Stato
          italiano redditi che costituiscono almeno il 75  per  cento
          del reddito complessivamente prodotto; 
                  c) i soggetti che in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
          numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  o  di
          mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
                  d)  gli  esercenti  attivita'  d'impresa,  arti   o
          professioni     che     partecipano,     contemporaneamente
          all'esercizio dell'attivita', a  societa'  di  persone,  ad
          associazioni o a imprese familiari di  cui  all'articolo  5
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
          direttamente o indirettamente  societa'  a  responsabilita'
          limitata  o  associazioni  in  partecipazione,   le   quali
          esercitano    attivita'    economiche    direttamente     o
          indirettamente  riconducibili   a   quelle   svolte   dagli
          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
                  d-bis) le persone  fisiche  la  cui  attivita'  sia
          esercitata  prevalentemente  nei  confronti  di  datori  di
          lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
          intercorsi rapporti di lavoro nei  due  precedenti  periodi
          d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o
          indirettamente riconducibili ai suddetti datori di  lavoro,
          ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
          dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
          dell'esercizio di arti o professioni; 
                  d-ter) i soggetti che  nell'anno  precedente  hanno
          percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
          a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente  agli
          articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000  euro;
          la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
          lavoro e' cessato. 
                58. Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i
          contribuenti di cui al  comma  54:  a)  non  esercitano  la
          rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni, per le operazioni  nazionali;  b)
          applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
          41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  c)  applicano  agli
          acquisti di beni intracomunitari l'articolo  38,  comma  5,
          lettera c), del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427,  e  successive  modificazioni;  d)  applicano  alle
          prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
          rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni; e) applicano  alle  importazioni,
          alle esportazioni e alle operazioni ad esse  assimilate  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
          della   facolta'   di   acquistare    senza    applicazione
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
          c), e secondo comma, del medesimo  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   n.   633   del   1972,   e   successive
          modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
          contribuenti di cui al comma  54  non  hanno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
          o addebitata sugli acquisti ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
                59.  Salvo  quanto   disposto   dal   comma   60,   i
          contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario   sono
          esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
          da tutti  gli  altri  obblighi  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ad
          eccezione degli obblighi di numerazione e di  conservazione
          delle fatture di acquisto e  delle  bollette  doganali,  di
          certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei
          relativi documenti. Resta fermo l'esonero  dall'obbligo  di
          certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1996, n. 696, e successive modificazioni. 
                60.  I   contribuenti   che   applicano   il   regime
          forfetario,  per  le  operazioni  per  le  quali  risultano
          debitori dell'imposta, emettono la fattura o  la  integrano
          con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta  e
          versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo  a
          quello di effettuazione delle operazioni. 
                61.  Il   passaggio   dalle   regole   ordinarie   di
          applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  al  regime
          forfetario comporta la rettifica della  detrazione  di  cui
          all'articolo 19-bis.2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi  nella
          dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
          ordinarie. In caso di passaggio,  anche  per  opzione,  dal
          regime  forfetario  alle  regole   ordinarie   e'   operata
          un'analoga rettifica della detrazione  nella  dichiarazione
          del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. 
                62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
          e' applicata l'imposta sul  valore  aggiunto  e'  computata
          anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali  non
          si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
          6,  quinto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, e all'articolo 32-bis del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
          essere esercitato, ai sensi degli articoli  19  e  seguenti
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972,  e  successive  modificazioni,  il  diritto  alla
          detrazione  dell'imposta  relativa   alle   operazioni   di
          acquisto  effettuate  in  vigenza   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 32-bis del  citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
          2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
                63.   L'eccedenza    detraibile    emergente    dalla
          dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano  il
          regime  forfetario,  relativa  all'ultimo   anno   in   cui
          l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  applicata  nei   modi
          ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
          utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
                64. I soggetti di cui  al  comma  54  determinano  il
          reddito imponibile applicando all'ammontare  dei  ricavi  o
          dei compensi  percepiti  il  coefficiente  di  redditivita'
          nella misura  indicata  nell'allegato  n.  4  annesso  alla
          presente legge, diversificata a seconda  del  codice  ATECO
          che contraddistingue l'attivita'  esercitata.  Sul  reddito
          imponibile si applica un'imposta  sostitutiva  dell'imposta
          sui redditi,  delle  addizionali  regionali  e  comunali  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  pari  al  15
          per  cento.  Nel  caso  di   imprese   familiari   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
          quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
          dovuta  dall'imprenditore.   I   contributi   previdenziali
          versati in ottemperanza a disposizioni di  legge,  compresi
          quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
          familiare fiscalmente a carico, ai sensi  dell'articolo  12
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   n.   917   del   1986,   e   successive
          modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora
          il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa  sui
          collaboratori stessi, si deducono dal  reddito  determinato
          ai sensi  del  presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e'
          deducibile dal reddito complessivo ai  sensi  dell'articolo
          10 del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente
          della  Repubblica   n.   917   del   1986,   e   successive
          modificazioni. Si applicano le disposizioni in  materia  di
          versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 
                65. Al fine di favorire l'avvio di  nuove  attivita',
          per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e'  iniziata  e
          per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64  e'
          stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: 
                  a) il contribuente non abbia  esercitato,  nei  tre
          anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
          attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa,  anche
          in forma associata o familiare; 
                  b) l'attivita' da esercitare  non  costituisca,  in
          nessun  modo,  mera   prosecuzione   di   altra   attivita'
          precedentemente svolta sotto forma di lavoro  dipendente  o
          autonomo,   escluso   il   caso    in    cui    l'attivita'
          precedentemente svolta  consista  nel  periodo  di  pratica
          obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
                  c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta  in
          precedenza da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi
          ricavi  e  compensi,  realizzati  nel   periodo   d'imposta
          precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
          non sia superiore al limite di cui al comma 54. 
                66. I  componenti  positivi  e  negativi  di  reddito
          riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha  effetto  il
          regime forfetario, la cui tassazione o deduzione  e'  stata
          rinviata in conformita' alle disposizioni del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917,  che  dispongono  o  consentono  il
          rinvio, partecipano per le quote  residue  alla  formazione
          del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
          del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano  ai
          fini  della  determinazione  del  valore  della  produzione
          netta. 
                67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
          del regime forfetario  non  sono  assoggettati  a  ritenuta
          d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine,  i
          contribuenti  rilasciano  un'apposita  dichiarazione  dalla
          quale risulti che il reddito cui le  somme  afferiscono  e'
          soggetto ad imposta sostitutiva. 
                68.  Le  perdite  fiscali  generatesi   nei   periodi
          d'imposta anteriori a  quello  da  cui  decorre  il  regime
          forfetario possono  essere  computate  in  diminuzione  del
          reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
          ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai  sensi
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,  i   documenti   ricevuti   ed   emessi,   i
          contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario   sono
          esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
          scritture  contabili.  La  dichiarazione  dei  redditi   e'
          presentata nei termini e  con  le  modalita'  definiti  nel
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
          comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le
          ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973,   e
          successive modificazioni, ad eccezione  delle  ritenute  di
          cui agli articoli 23 e 24 del medesimo  decreto;  tuttavia,
          nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
          indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i
          quali all'atto del pagamento  degli  stessi  non  e'  stata
          operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 
                70. I contribuenti che applicano il regime forfetario
          possono optare per l'applicazione dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e delle imposte sul  reddito  nei  modi  ordinari.
          L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
          la    prima    dichiarazione    annuale    da    presentare
          successivamente alla scelta operata. Trascorso  il  periodo
          minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione  resta
          valida per ciascun anno successivo, fino a  quando  permane
          la concreta applicazione della scelta operata. 
                71. Il regime forfetario cessa di avere  applicazione
          a partire dall'anno successivo a quello in cui  viene  meno
          taluna delle condizioni  di  cui  al  comma  54  ovvero  si
          verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.  Il
          regime forfetario cessa  di  avere  applicazione  dall'anno
          stesso  in  cui  i  ricavi  o  i  compensi  percepiti  sono
          superiori a 100.000 euro. In tale  ultimo  caso  e'  dovuta
          l'imposta sul valore aggiunto a  partire  dalle  operazioni
          effettuate  che  comportano  il  superamento  del  predetto
          limite. 
                72. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  d'imposta
          soggetto a regime ordinario, al fine  di  evitare  salti  o
          duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che,  in
          base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
          a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
          determinazione del reddito degli anni successivi  ancorche'
          di competenza di tali  periodi;  viceversa  i  ricavi  e  i
          compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
          reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
          forfetario,  non  hanno  concorso  a  formare  il   reddito
          imponibile del periodo assumono rilevanza  nei  periodi  di
          imposta successivi nel corso  dei  quali  si  verificano  i
          presupposti previsti dal regime forfetario.  Corrispondenti
          criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
          regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
          da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
          periodo di imposta soggetto a un diverso regime,  le  spese
          sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
          non assumono rilevanza  nella  determinazione  del  reddito
          degli   anni   successivi.   Nel    caso    di    cessione,
          successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni
          strumentali acquisiti in esercizi precedenti  a  quello  da
          cui decorre il  regime  forfetario,  ai  fini  del  calcolo
          dell'eventuale  plusvalenza  o  minusvalenza   determinata,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si
          assume come costo non ammortizzato quello  risultante  alla
          fine dell'esercizio precedente a quello dal  quale  decorre
          il  regime.  Se  la  cessione  concerne  beni   strumentali
          acquisiti nel corso del regime forfetario, si  assume  come
          costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
                73. Con il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  recante   approvazione   dei   modelli   da
          utilizzare  per   la   dichiarazione   dei   redditi   sono
          individuati, per i contribuenti  che  applicano  il  regime
          forfetario, specifici  obblighi  informativi  relativamente
          all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi  di  cui  al
          periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
          informazioni gia' presenti, alla data di  approvazione  dei
          modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di  dati
          a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
          siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
          o da altri soggetti, entro la  data  di  presentazione  dei
          medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. 
                74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          il contenzioso si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni vigenti in  materia  di  imposte  dirette,  di
          imposta sul valore aggiunto e di  imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive;  per  i  contribuenti  che  hanno  un
          fatturato  annuo  costituito  esclusivamente   da   fatture
          elettroniche, il termine di decadenza di  cui  all'articolo
          43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In  caso  di
          infedele indicazione, da parte dei contribuenti,  dei  dati
          attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
          57 che determinano la cessazione del  regime  previsto  dai
          commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
          le misure delle sanzioni minime  e  massime  stabilite  dal
          decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   sono
          aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
          supera del  10  per  cento  quello  dichiarato.  Il  regime
          forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
          a  quello  in  cui,  a  seguito  di  accertamento  divenuto
          definitivo, viene meno taluna delle condizioni  di  cui  al
          comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle  fattispecie
          indicate al comma 57. 
                75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito assoggettato al regime forfetario. 
                76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
          d'impresa  possono  applicare,  ai  fini  contributivi,  il
          regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84. 
                77. Il reddito forfettario determinato ai  sensi  dei
          precedenti  commi  costituisce  base  imponibile  ai  sensi
          dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su  tale
          reddito  si  applica  la  contribuzione  dovuta   ai   fini
          previdenziali, ridotta del 35 per cento.  Si  applica,  per
          l'accredito della contribuzione,  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 2, comma 29, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. 
                78. Nel caso in  cui  siano  presenti  coadiuvanti  o
          coadiutori, il soggetto di cui al  comma  76  del  presente
          articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
          singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
          del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito  imponibile
          sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
          sensi dell'articolo 3-bis del  decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni. 
                79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi
          dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
          al comma  76  sono  effettuati  entro  gli  stessi  termini
          previsti per il versamento delle somme dovute in base  alla
          dichiarazione dei redditi. 
                80. Ai soggetti di  cui  al  comma  76  del  presente
          articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
          presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
          non si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  59,
          comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al
          comma 54 del presente articolo non si applica la  riduzione
          contributiva   di   tre   punti    percentuali,    prevista
          dall'articolo 1, comma 2, della legge  2  agosto  1990,  n.
          233. 
                82. Il regime contributivo agevolato cessa  di  avere
          applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
          viene meno taluna delle  condizioni  di  cui  al  comma  54
          ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
          57.  La  cessazione  determina,  ai   fini   previdenziali,
          l'applicazione del regime ordinario di determinazione e  di
          versamento del contributo dovuto. Il  passaggio  al  regime
          previdenziale   ordinario,   in   ogni   caso,    determina
          l'impossibilita'   di   fruire   nuovamente   del    regime
          contributivo  agevolato,  anche   laddove   sussistano   le
          condizioni di cui al comma  54.  Non  possono  accedere  al
          regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne
          facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il  mancato
          rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  54  nell'anno
          della richiesta stessa. 
                83.  Al  fine  di  fruire  del  regime   contributivo
          agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che  intraprendono
          l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano,  mediante
          comunicazione telematica, apposita  dichiarazione  messa  a
          disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
          d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del  28
          febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
          dichiarazione sia presentata oltre  il  termine  stabilito,
          nelle modalita' indicate,  l'accesso  al  regime  agevolato
          puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
          nuovamente  la  dichiarazione  stessa  entro   il   termine
          stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
          cui al comma 54. 
                84. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  l'Agenzia  delle  entrate  e
          l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini  per
          la  trasmissione  dei  dati  necessari  all'attuazione  del
          regime contributivo agevolato. 
                85. Sono abrogati, salvo quanto  previsto  dal  comma
          88: 
                  a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre  2000,  n.
          388; 
                  b) l'articolo 27 del decreto-legge 6  luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111; 
                  c) l'articolo 1, commi da 96 a  115  e  117,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
                86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al
          31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale  agevolato
          di cui all'articolo 13 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388, del regime fiscale di vantaggio  di  cui  all'articolo
          27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111,  o  del  regime   contabile   agevolato   di   cui
          all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n.  98
          del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal  comma  54
          del presente  articolo,  applicano  il  regime  forfetario,
          salva opzione per l'applicazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. 
                87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al
          31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale  agevolato
          di cui all'articolo 13 della legge  23  dicembre  2000,  n.
          388, o del regime fiscale di vantaggio di cui  all'articolo
          27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111,  possono  applicare,  laddove  in   possesso   dei
          requisiti previsti dalla legge, il regime di cui  al  comma
          65 del presente articolo per i soli periodi  d'imposta  che
          residuano al completamento del quinquennio agevolato. 
                88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al
          31  dicembre  2014  si  avvalgono  del  regime  fiscale  di
          vantaggio  di  cui  all'articolo  27,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  possono
          continuare ad avvalersene per il  periodo  che  residua  al
          completamento del quinquennio agevolato e comunque fino  al
          compimento del trentacinquesimo anno di eta'. 
                89. Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  possono  essere
          dettate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  dei
          commi  da  54  a  88.  Con  provvedimenti   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite  le  relative
          modalita' applicative.»