Art. 8 Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato 1. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalita' e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria. 3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale. 4. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.