Art. 8 
 
                  Procedure informatiche di ausilio 
                    all'attuazione del concordato 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, entro il 1°  aprile  di  ciascun  anno,
mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari,  anche
mediante  l'utilizzo  delle  reti  telematiche,  appositi   programmi
informatici per l'acquisizione dei dati necessari per  l'elaborazione
della proposta di cui all'articolo 9. 
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
individuati le modalita'  e  i  dati  da  comunicare  telematicamente
all'Amministrazione finanziaria. 
  3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi
d'imposta per i quali la metodologia approvata consente  di  definire
la proposta di concordato preventivo biennale. 
  4. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1
sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro  il
15 aprile.