Art. 9 
 
         Elaborazione e adesione alla proposta di concordato 
 
  1. La  proposta  di  concordato  e'  elaborata  dall'Agenzia  delle
entrate, in  coerenza  con  i  dati  dichiarati  dal  contribuente  e
comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di
una metodologia che valorizza, anche attraverso processi  decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo  22  del  regolamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile
2016, le informazioni gia' nella disponibilita'  dell'Amministrazione
finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La
predetta metodologia, predisposta per  i  contribuenti  di  cui  agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1,  con  riferimento  a  specifiche
attivita' economiche tiene conto  degli  andamenti  economici  e  dei
mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui  all'articolo  9-bis
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle  risultanze
della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia  e'
approvata con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  2. Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  proposta,  l'Agenzia
delle entrate, oltre ai  dati  di  cui  al  comma  1,  ne  acquisisce
ulteriori dalle banche dati nella disponibilita' dell'Amministrazione
finanziaria e di altri soggetti  pubblici,  escluse  quelle  soggette
alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  51.
Con il decreto di cui al  comma  1  sono  individuate  le  specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei contribuenti di
cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  nonche'  le
eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia  delle
entrate  elabora  e  comunica  la  proposta  attraverso  i  programmi
informatici di cui all'articolo 8. 
  3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di  concordato  entro
il termine previsto  dall'articolo  17,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo
anno di applicazione, il contribuente puo' aderire alla  proposta  di
concordato  entro  il  termine  previsto  dall'articolo  38  per   la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il riferimento del regolamento (UE) 2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile  2016,  si
          veda nelle note all'articolo 2. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  18  maggio
          2018, n. 51, si veda nelle note all'articolo 2. 
              -   Per   il   riferimento   all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si  veda
          nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 1, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  2001,  n.  435,
          recante  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
          disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione  di
          adempimenti tributari», e' il seguente: 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di
          cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'articolo  5  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
          agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.».