Art. 11 
 
Principi e criteri direttivi per  l'esercizio  della  delega  per  il
  recepimento della  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2022/2438,  che
  modifica la  direttiva  93/49/CEE  e  la  direttiva  di  esecuzione
  2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi  nocivi  regolamentati
  non  da  quarantena  rilevanti  per  l'Unione  sui   materiali   di
  moltiplicazione  delle  piante  ornamentali,   sui   materiali   di
  moltiplicazione delle piante da frutto e  sulle  piante  da  frutto
  destinate alla produzione di frutti 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022,
il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021,  n.  18,  le
modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento  delle
disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e
inerenti ai materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  e
alle piante da frutto destinate  alla  produzione  di  frutti,  e  in
particolare funzionali a: 
      1) prevedere la deroga per i  materiali  di  pre-base,  qualora
questi ultimi siano stati prodotti in zone  notoriamente  indenni,  o
riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi; 
      2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora  questi
ultimi  siano  stati  prodotti  in  zone  notoriamente   indenni,   o
riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi; 
      3) prevedere la deroga per  i  materiali  certificati,  qualora
tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente  indenni,  o
riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi; 
      4) prevedere la deroga per i materiali CAC (Conformitas Agraria
Communitatis), qualora tali materiali siano stati  prodotti  in  zone
notoriamente indenni, o riconosciute  indenni,  da  taluni  organismi
nocivi; 
      5) modificare le parti 1, 2 e 4  dell'allegato  II  al  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18,  relativamente  all'elenco  degli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena  e  alle  azioni  da
intraprendere contro di essi; 
    b)  adeguare  le  misure   transitorie   previste   dal   decreto
legislativo  2  febbraio  2021,  n.  18,  a  quanto  stabilito  dalla
direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione
di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base,
di base e certificate o da  materiali  CAC  esistenti  prima  del  1°
gennaio 2017  e  che  sono  stati  ufficialmente  certificati  o  che
soddisfano le condizioni per essere qualificati  come  materiali  CAC
anteriormente al 31 dicembre 2029; 
    c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di  coordinamento
ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86; 
    d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli  37,  comma  2,
40, comma 1, e 56,  comma  5,  al  fine  di  garantire  una  corretta
interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   L'amministrazione
competente provvede ai relativi adempimenti  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2022/2438  della
          Commissione,  del  12  dicembre  2022,  che   modifica   la
          direttiva  93/49/CEE   e   la   direttiva   di   esecuzione
          2014/98/UE,  per  quanto  riguarda  gli  organismi   nocivi
          regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione  sui
          materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,  sui
          materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle
          piante da frutto destinate alla produzione  di  frutti,  e'
          pubblicata nella GUUE 13 dicembre 2022, n. L 319. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n.234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  86,  dell'articolo
          37, comma 2, dell'articolo 40, comma 1 e dell'articolo  56,
          comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  18,
          recante: «Norme per la produzione e la  commercializzazione
          dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e
          delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117,  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2016/2031
          e del regolamento (UE) 2017/625»: 
                «Art.  86  (Disposizioni  transitorie).  -  1.   Fino
          all'adozione  dei  provvedimenti  attuativi  previsti   dal
          presente decreto,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente
          decreto. 
                2. E'  consentita,  fino  al  31  dicembre  2022,  la
          commercializzazione di materiali di  moltiplicazione  e  di
          piante da frutto prodotti a  partire  da  piante  madri  di
          «Pre-Base», di «Base» e  certificate  o  da  materiali  CAC
          esistenti prima del 1°  gennaio  2017,  e  che  sono  stati
          ufficialmente certificati o che  soddisfano  le  condizioni
          per essere qualificati come materiali CAC anteriormente  al
          31  dicembre  2022.  Quando  sono  commercializzati,   tali
          materiali  di  moltiplicazione  e  piante  da  frutto  sono
          identificati mediante un riferimento all'articolo 32  della
          direttiva di esecuzione 2014/98/UE della  Commissione,  del
          15  ottobre  2014,  sull'etichetta  e  sul   documento   di
          accompagnamento o del fornitore. 
                3. Il CIVI-Italia mantiene le  funzioni  di  Soggetto
          Gestore,  attribuite  con  decreto  del   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a
          condizione che invii  al  Ministero,  entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  conferma  del
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1. 
                4.  Le  accessioni  di  piante  madri  di  «Pre-Base»
          riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  19
          marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi  del  presente
          decreto, a condizione  che  rispettino  le  norme  tecniche
          prescritte dalla normativa vigente. 
                5. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
          e CM, ai sensi del decreto del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono
          il riconoscimento di idoneita'. 
                6. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
          e CM, ai sensi del decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019,
          mantengono il riconoscimento di idoneita'. 
                7. Le strutture gia'  individuate  per  le  prove  di
          coltivazione delle varieta' di piante  da  frutto  ai  fini
          dell'iscrizione nel Registro nazionale  e  al  rilascio  di
          titoli di protezione per nuove varieta' idonee come  CCP  e
          CP, ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  23  maggio
          2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'.» 
                «Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante  madri
          di «Base» e per i materiali di «Base»). - Omissis. 
                2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
          territorio,  e  se  del  caso  il  fornitore,  effettua  il
          campionamento e l'analisi della pianta madre  di  «Base»  o
          dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ
          elencati nell'Allegato II, e in conformita' ai requisiti di
          cui all'Allegato III, per quanto riguarda il  genere  o  la
          specie in questione e la categoria. 
                Omissis.» 
                «Art. 40 (Requisiti relativi alla  moltiplicazione  e
          alla propagazione delle piante madri di categoria  «Base»).
          - 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri  di
          «Base», coltivate a partire da materiali di  «Pre-Base»  ai
          sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in  una  serie
          di generazioni per ottenere il numero necessario di  piante
          madri  di  «Base».  Le  piante   madri   di   «Base»   sono
          moltiplicate   conformemente   all'articolo   32   o   sono
          moltiplicate   mediante   micropropagazione   conformemente
          all'articolo  33.   Il   numero   massimo   consentito   di
          generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e
          la durata di vita massima consentita delle piante madri  di
          «Base» corrispondono a quelli stabiliti  nell'Allegato  III
          per i generi o le specie pertinenti. 
                Omissis.» 
                «Art.    56    (Condizioni    generali     per     la
          commercializzazione). - Omissis. 
                5. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  da  adottare  entro  centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  per  l'applicazione
          della deroga di cui al comma 6.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.»