Art. 13 
 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2022/2464,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  537/2014,  la
  direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la  direttiva
  2013/34/UE per quanto riguarda  la  rendicontazione  societaria  di
  sostenibilita', e per l'adeguamento della normativa nazionale 
 
  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento  della  direttiva
(UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2022, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto
legislativo 30 dicembre 2016,  n.  254,  al  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
al testo unico delle disposizioni in materia bancaria  e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie  ad
assicurare il corretto e integrale recepimento della  direttiva  (UE)
2022/2464 e  il  coordinamento  del  quadro  normativo  nazionale  in
materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione  della
conformita' della rendicontazione; 
    b) prevedere che la Commissione nazionale per le  societa'  e  la
borsa  (CONSOB),  quale  autorita'  nazionale  competente  ai   sensi
dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  15  dicembre  2004,  disponga  dei  poteri   di
vigilanza, di indagine e  sanzionatori  necessari  ad  assicurare  il
rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilita' previsti
dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti  quotati
aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera w-quater), del testo  unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che  rientrano  nel  campo  di  applicazione
della citata direttiva, ivi compresi: 
      1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento  previsti
dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE; 
      2) il potere di  applicare  almeno  le  misure  e  le  sanzioni
amministrative previste dall'articolo 28 ter della  citata  direttiva
2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure  e
del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva  medesima,  come
recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  58
del 1998; 
    c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla
CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  e  del  perimetro  di
vigilanza  della  CONSOB  sulla  rendicontazione  di   sostenibilita'
individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di
vigilanza, di indagine e  sanzionatori  necessari  ad  assicurare  il
rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi  all'attivita'  di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'  disciplinati  dalla  direttiva  2006/43/CE,  come  da
ultimo  modificata  dalla   direttiva   (UE)   2022/2464,   e   dalle
disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con  i  poteri  di
cui dispongono in base alla legislazione vigente  con  riguardo  alla
revisione legale dei conti nonche', con riguardo alla  previsione  di
sanzioni  amministrative,  nel  rispetto  dei  criteri,  dei   limiti
edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione  disciplinati
agli articoli da 24 a 26 del citato decreto  legislativo  n.  39  del
2010; 
    d) apportare le occorrenti modifiche agli  articoli  8  e  9  del
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto
del  nuovo  perimetro  di  vigilanza  della  CONSOB  in  materia   di
rendicontazione di sostenibilita' individuato ai sensi della  lettera
b) del presente comma e del  riparto  di  competenze  in  materia  di
attestazione della conformita' della rendicontazione  individuato  ai
sensi della lettera c) del medesimo comma; 
    e) esercitare,  ove  ritenuto  opportuno,  le  opzioni  normative
previste  dalla  direttiva  (UE)  2022/2464,  tenendo   conto   delle
caratteristiche  e  delle  peculiarita'  del  contesto  nazionale  di
riferimento,  dei  benefici  e  degli  oneri  sottesi  alle  suddette
opzioni, della necessita' di garantire la tutela dei  destinatari  di
tali  informazioni  di  sostenibilita'  nonche'  l'integrita'  e   la
qualita'  dei  servizi  di  attestazione  della   conformita'   della
rendicontazione di sostenibilita', tenuto conto anche della  fase  di
prima applicazione della nuova disciplina; 
    f) apportare, in conformita' alle definizioni e  alla  disciplina
della  direttiva  (UE)  2022/2464  nonche'  ai  principi  e   criteri
direttivi  specifici  previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,
per i settori  interessati  dalla  direttiva  medesima,  al  fine  di
realizzare  il  migliore  coordinamento  con  le  altre  disposizioni
vigenti; 
    g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria  adottata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno
e nel  rispetto  delle  rispettive  attribuzioni,  sentiti  la  Banca
d'Italia e l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  per  i
profili di competenza con riferimento ai soggetti da  essi  vigilati,
per l'attuazione  delle  disposizioni  emanate  nell'esercizio  della
delega di cui al presente articolo,  da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2464; 
    h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche
mediante  lo  scambio  di  informazioni,   tra   la   CONSOB   e   le
amministrazioni  pubbliche  dotate  di  specifica  competenza   nelle
materie della sostenibilita' ambientale, sociale e della  tutela  dei
diritti umani, prevedendo anche la facolta'  di  concludere  appositi
protocolli  di  intesa  e  accordi  di  collaborazione,  al  fine  di
agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste  ai  sensi
delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli  obblighi
di  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  di   attestazione   della
conformita' della medesima. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti   provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
              - La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la
          direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per  quanto
          riguarda la rendicontazione  societaria  di  sostenibilita'
          (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella GUUE
          16 dicembre 2022, n. L 322. 
                
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
                
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  2016,  n.  254,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   2014/95/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  22  ottobre  2014,
          recante  modifica  alla  direttiva  2013/34/UE  per  quanto
          riguarda la comunicazione di informazioni di carattere  non
          finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte  di
          talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  7  del  10  gennaio
          2017. 
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136,
          recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
          bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE, per la parte relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
          contabili delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,
          di enti creditizi ed istituti finanziari con  sede  sociale
          fuori di tale Stato membro, e che abroga e  sostituisce  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2015. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,
          recante: «Attuazione della direttiva  2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE, e  che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  68  del  23  marzo
          2010, S.O. n. 58. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, S.O. n. 52. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante:   «Codice   delle   assicurazioni   private»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del  13  ottobre
          2005, S.O. n. 163. 
              - La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione  degli
          obblighi di trasparenza riguardanti le  informazioni  sugli
          emittenti  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica  la
          direttiva 2001/34/CE, e' pubblicata nella GUUE 31  dicembre
          2004, n. L 390. 
              - La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  maggio  2006,  relativa  alle  revisioni
          legali dei conti annuali e dei  conti  consolidati,  e  che
          modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
          e abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del  Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE),  e'  pubblicata  nella  GUUE  9
          giugno 2006, n. L 157. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  24  a  26  del
          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39  «Attuazione
          della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni  legali
          dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva 84/253/CEE»: 
                «Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle finanze). - 1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, quando  accerta  irregolarita'  nello  svolgimento
          dell'attivita'  di  revisione  legale,  puo'  applicare  le
          seguenti sanzioni: 
                  a) un avvertimento, che impone alla persona  fisica
          o giuridica responsabile della violazione di porre  termine
          al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; 
                  b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
          relazione di revisione non  soddisfa  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 14; 
                  c) la censura,  consistente  in  una  dichiarazione
          pubblica di biasimo, che indica la persona  responsabile  e
          la natura della violazione; 
                  d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
          centocinquantamila euro; 
                  e) la sospensione dal Registro, per un periodo  non
          superiore  a  tre  anni,  del  soggetto   al   quale   sono
          ascrivibili  le  irregolarita'  connesse  all'incarico   di
          revisione legale; 
                  f) la revoca di uno o piu' incarichi  di  revisione
          legale; 
                  g) il divieto per il revisore legale o la  societa'
          di  revisione  legale  di  accettare  nuovi  incarichi   di
          revisione legale per un periodo non superiore a tre anni; 
                  h)  la  cancellazione  dal  Registro  del  revisore
          legale, della societa'  di  revisione  o  del  responsabile
          dell'incarico. 
                2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: 
                  a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo; 
                  b) inosservanza  degli  obblighi  di  comunicazione
          delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei  dati
          comunque  richiesti  per  la  corretta  individuazione  del
          revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
          incarichi  da  essi  svolti  e  dei   relativi   ricavi   e
          corrispettivi. Nei  casi  di  cui  al  presente  comma,  la
          sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella  misura
          da cinquanta euro a duemilacinquecento euro. 
                3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
          la cancellazione dal Registro dei  revisori  legali,  della
          societa' di revisione o del  responsabile  della  revisione
          legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
          commi 1 e 2. 
                4. Il  revisore  cancellato  ai  sensi  del  presente
          articolo puo', su richiesta, essere  di  nuovo  iscritto  a
          condizione  che  siano  trascorsi  almeno  sei   anni   dal
          provvedimento di cancellazione. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
          sanzione  amministrativa  comminata  per  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto legislativo, comprese  le
          informazioni  concernenti  il  tipo  e  la   natura   della
          violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
          cui e' stata comminata la sanzione. 
                6.  Nel   caso   le   sanzioni   siano   oggetto   di
          impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
          altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato  e
          l'esito dell'impugnazione medesima. 
                7. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          pubblicare le sanzioni  in  forma  anonima  nelle  seguenti
          situazioni: 
                  a)  se  la   pubblicazione   dei   dati   personali
          riguardanti  una  persona  fisica  risulti   sproporzionata
          rispetto al tipo di violazione; 
                  b)  se  la  pubblicazione  mette   a   rischio   la
          stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine  penale  in
          corso; 
                  c)   se   la   pubblicazione   arreca   un    danno
          sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte. 
                8.  Le  sanzioni  comminate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono pubblicate sul  sito  internet  istituzionale
          per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento  di
          tutti i mezzi di impugnazione o  la  scadenza  dei  termini
          previsti.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenuto  conto  della  natura  della  violazione   e   degli
          interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
          dare pubblicita' al provvedimento. 
                9. Il Ministero dell'economia e delle finanze  quando
          accerta la mancata o l'inadeguata adozione  di  un  sistema
          interno di segnalazione, puo',  tenendo  conto  della  loro
          gravita': 
                  a) applicare alla societa' di revisione legale  una
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          cinquecentomila euro; 
                  b) ordinare  alla  persona  giuridica  responsabile
          della violazione di porre termine  al  comportamento  e  di
          astenersi dal ripeterlo.» 
                «Art.  24-bis  (Sospensione  cautelare).  -   1.   Il
          Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre,  in
          relazione  alla  gravita'  del   fatto,   una   sospensione
          cautelare del revisore  per  un  periodo  non  superiore  a
          cinque anni. 
                2. La sospensione cautelare dal Registro e'  comunque
          disposta nei casi di applicazione da  parte  dell'Autorita'
          giudiziaria di misure cautelari personali  o  di  convalida
          dell'arresto o del fermo, ovvero  di  condanne,  anche  non
          definitive, che comportino l'applicazione di una misura  di
          sicurezza detentiva o della liberta' vigilata. 
                3.  Quando  la  sospensione  sia  stata  disposta  in
          dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con
          sentenza di proscioglimento o  di  assoluzione  passata  in
          giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il  fatto
          contestato  non  e'  stato  commesso,  la  sospensione   e'
          revocata con  decorrenza  dalla  data  di  pronuncia  della
          sentenza.» 
                «Art. 24-ter (Sospensione per morosita').  -  1.  Nel
          caso  di  mancato  versamento  del  contributo  annuale  di
          iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma  7,
          decorsi tre mesi  dalla  scadenza  prevista,  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  assegna  un  termine,  non
          superiore ad ulteriori trenta  giorni,  per  effettuare  il
          versamento. Decorso detto ulteriore termine  senza  che  il
          pagamento sia stato effettuato, il revisore o  la  societa'
          di revisione sono sospesi dal Registro. 
                2. Il decreto di sospensione,  anche  per  gruppi  di
          nominativi, e' comunicato  alla  casella  PEC  indicata  al
          Registro dal  soggetto  interessato  o  nelle  altre  forme
          previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei
          destinatari   la    comunicazione    individuale    risulti
          particolarmente gravosa, il  provvedimento  di  sospensione
          puo' essere pubblicato, in forma integrale o per  estratto,
          sul sito istituzionale contenente  il  portale  informatico
          della revisione legale o  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
                3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
          la  revoca  del   provvedimento   di   sospensione   quando
          l'iscritto dimostri di  aver  corrisposto  integralmente  i
          contributi dovuti, gravati dagli interessi legali  e  delle
          eventuali spese sostenute per riscuoterli. 
                4.  Decorsi  ulteriori  6   mesi   dalla   data   del
          provvedimento  che  dispone  la   sospensione   senza   che
          l'iscritto abbia provveduto a  regolarizzare  i  contributi
          omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze,  previa
          comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei
          revisori con le modalita' di cui al comma 2.» 
                «Art. 25 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le  sanzioni
          amministrative previste nel presente  capo  sono  applicate
          dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   con
          provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
          agli interessati, da effettuarsi entro  centottanta  giorni
          dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta  giorni  se
          l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e  valutate
          le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi  trenta
          giorni. 
                2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'   retto   dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
                3.  Il  tipo  e  l'entita'  della  sanzione   o   del
          provvedimento amministrativo da adottare sono definiti,  in
          particolare,  tenendo  conto  di   tutte   le   circostanze
          pertinenti tra cui se del caso: 
                  a) la gravita' e la durata della violazione; 
                  b) il grado di responsabilita' della persona che ha
          commesso la violazione; 
                  c)   la   solidita'   finanziaria   della   persona
          responsabile; 
                  d)  l'ammontare  dei  profitti  ricavati  o   delle
          perdite evitate  dalla  persona  responsabile,  se  possono
          essere determinati; 
                  e)  il  livello  di  cooperazione   della   persona
          responsabile con l'autorita' vigilante; 
                  f) precedenti violazioni  delle  persona  fisica  o
          giuridica responsabile. 
                3-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          stabilisce con proprio regolamento le fasi e  le  modalita'
          di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto,
          tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 
                3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine
          di sei anni dall'evento che  puo'  dar  luogo  all'apertura
          della procedura sanzionatoria. 
                3-quater. Nel caso in  cui  i  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 24 consistano in una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria la medesima sanzione e' ridotta alla  meta'  nel
          caso  di  pagamento  entro  trenta   giorni   dall'avvenuta
          ricezione. 
                4. Avverso il  provvedimento  di  applicazione  delle
          sanzioni previste dal presente capo e' ammessa  opposizione
          alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede  la  societa'
          di revisione o il revisore legale autore  della  violazione
          ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia  applicabile,
          del  luogo  in  cui  la  violazione  e'   stata   commessa.
          L'opposizione   deve   essere   notificata   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua
          comunicazione  e   deve   essere   depositata   presso   la
          cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla
          notifica. 
                5.  L'opposizione  non  sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 
                6. La Corte d'appello, su istanza delle  parti,  puo'
          fissare  termini  per  la  presentazione   di   memorie   e
          documenti, nonche' consentire l'audizione  anche  personale
          delle parti. 
                7. La  Corte  d'appello  decide  sull'opposizione  in
          camera di consiglio, sentito  il  pubblico  ministero,  con
          decreto motivato. 
                8. Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
          cancelleria   della   Corte    d'appello    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze ai fini  della  pubblicazione
          sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.» 
                «Art.  26  (Provvedimenti  della  Consob).  -  1.  La
          Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni  di
          cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter,  10-quater,
          10-quinquies, 11, 14 e 17 del  presente  decreto,  e  delle
          relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4,  5,
          6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26,  comma  8,  del  Regolamento
          europeo, puo' applicare le seguenti sanzioni: 
                  a) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore
          legale,  della  societa'  di   revisione   legale   e   del
          responsabile dell'incarico; per la violazione  dei  divieti
          di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4  e  5  del
          Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; 
                  b) la revoca di uno o piu' incarichi  di  revisione
          legale  relativi  a  enti  di  interesse  pubblico  o  enti
          sottoposti a regime intermedio; 
                  c) il divieto al revisore legale o alla societa' di
          revisione legale di accettare nuovi incarichi di  revisione
          legale  relativi  a  enti  di  interesse  pubblico  o  enti
          sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore
          a tre anni; 
                  d) la sospensione dal Registro, per un periodo  non
          superiore a tre anni, del revisore legale,  della  societa'
          di revisione legale o  del  responsabile  dell'incarico  ai
          quali sono ascrivibili le irregolarita'; 
                  e)  la  cancellazione  dal  Registro  del  revisore
          legale,  della  societa'  di   revisione   legale   o   del
          responsabile dell'incarico ai  quali  sono  ascrivibili  le
          irregolarita'. 
                1-bis. La Consob comunica al Ministero  dell'economia
          e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1,  lettere
          d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro. 
                1-ter. Quando le violazioni di cui al  comma  1  sono
          connotate  da  scarsa  offensivita'  o  pericolosita',   la
          Consob, in alternativa alle sanzioni indicate  al  medesimo
          comma, puo': 
                  a)  pubblicare  una  dichiarazione   indicante   il
          responsabile della violazione e la natura della stessa; o 
                  b) ordinare di eliminare le infrazioni  contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 
                1-quater.  Per  l'inosservanza   entro   il   termine
          stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la
          Consob  applica  la  sanzione   amministrativa   pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo. 
                1-quinquies.  Quando   le   irregolarita'   accertate
          abbiano  comportato  l'emissione  di   una   relazione   di
          revisione  che   non   soddisfa   i   requisiti   stabiliti
          dall'articolo 14 del presente decreto o,  ove  applicabile,
          dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il
          provvedimento di applicazione  della  sanzione  di  cui  al
          comma  1,  dichiara  che  la  relazione  di  revisione  non
          soddisfa  i  requisiti  stabiliti  dall'articolo   14   del
          presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo  10  del
          Regolamento europeo. 
                1-sexies. La Consob,  quando  accerta  la  violazione
          dell'articolo 18 del presente decreto e degli  articoli  7,
          12, 13 e 14  del  Regolamento  europeo  puo'  comminare  al
          revisore legale o alla  societa'  di  revisione  legale  le
          sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter  e
          1-quater. 
                1-septies.  Ferma   restando   l'applicazione   delle
          sanzioni di cui al comma 1, la Consob,  per  l'inosservanza
          delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del  presente
          decreto, e delle relative  norme  di  attuazione,  e  degli
          articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8,  del  Regolamento  europeo,
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro cinquecentomila nei confronti  dei  membri
          degli organi di amministrazione e direzione delle  societa'
          di revisione legale quando  l'inosservanza  e'  conseguenza
          della  violazione  di  doveri  propri  o   dell'organo   di
          appartenenza  e  ricorrono  una  o  entrambe  le   seguenti
          condizioni: 
                  a) la condotta ha inciso in  modo  rilevante  sulla
          complessiva organizzazione o sui  profili  di  rischio  per
          l'indipendenza e per la  qualita'  della  revisione  legale
          della societa' di revisione; 
                  b) la condotta  ha  contribuito  a  determinare  la
          mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli
          articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative
          norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma  8
          del Regolamento europeo. 
                1-octies. Con il provvedimento di applicazione  della
          sanzione,  in  ragione  della  gravita'  della   violazione
          accertata,   la   Consob   puo'   applicare   la   sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per
          un periodo non superiore  a  tre  anni,  dall'esercizio  di
          funzioni presso le societa' di revisione legale. 
                1-novies. La Consob, quando accerta  l'inottemperanza
          agli obblighi di cui all'articolo 14,  comma  6,  da  parte
          degli organi di amministrazione di  un  ente  di  interesse
          pubblico o di  un  ente  sottoposto  a  regime  intermedio,
          applica ai componenti di  tali  organi  responsabili  delle
          violazioni  una  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
          diecimila a  cinquecentomila  euro.  Quando  le  violazioni
          rivestono particolare gravita'  la  Consob  puo'  interdire
          temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i
          membri  degli  organi  di   amministrazione   e   direzione
          responsabili delle violazioni  dall'esercizio  di  funzioni
          presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti
          a regime intermedio. 
                1-decies. La Consob,  quando  accerta  la  mancata  o
          inadeguata adozione di un sistema interno  di  segnalazione
          ai sensi dell'articolo 26-bis, puo' applicare alla societa'
          di revisione legale la sanzione di cui al comma 1,  lettera
          a). Nei casi di  scarsa  offensivita'  o  pericolosita'  si
          applicano i commi 1-ter e 1-quater. 
                2. La Consob,  quando  accerta  la  violazione  degli
          articoli 10 e 17 del presente  decreto,  e  delle  relative
          norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento
          europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di  cui  ai
          commi 1 e  1-sexies,  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 
                2-bis. Qualora la violazione  delle  disposizioni  di
          cui agli articoli 10  e  17,  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo,
          sia  imputabile  ai  soci,  ai  componenti  dell'organo  di
          amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione
          iscritti  nel  Registro,  la  Consob  puo'   adottare   nei
          confronti di tali soggetti  i  provvedimenti  previsti  dal
          comma 1, lettere d) ed e). 
                3. La Consob dispone la  cancellazione  dal  Registro
          del revisore legale, della societa' di revisione  legale  o
          del responsabile dell'incarico quando  non  ottemperino  ai
          provvedimenti indicati nel comma 1,  lettere  c)  e  d),  e
          comunica il  provvedimento  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro. 
                4. Ai procedimenti sanzionatori di  cui  al  presente
          articolo si applica l'articolo 195 del TUF. 
                4-bis. Ai provvedimenti di cui al  presente  articolo
          si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del  decreto
          legislativo 30 dicembre  2016,  n.  254  «Attuazione  della
          direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  22  ottobre  2014,  recante  modifica  alla  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di grandi dimensioni»: 
                «Art.  8  (Sanzioni).  -   1.   Agli   amministratori
          dell'ente di interesse  pubblico,  obbligato  a  norma  del
          presente decreto,  i  quali  omettono  di  depositare,  nei
          termini prescritti, presso il  registro  delle  imprese  la
          dichiarazione individuale o consolidata  di  carattere  non
          finanziario,  si  applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se  il  deposito
          avviene nei trenta  giorni  successivi  alla  scadenza  dei
          termini prescritti, la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          e' ridotta ad un terzo. 
                2. La sanzione di cui al  comma  1  si  applica  agli
          amministratori  dell'ente  di  interesse  pubblico  ovvero,
          ridotta della meta', agli amministratori  del  soggetto  di
          cui all'articolo 7 che non puo' derogare  all'attivita'  di
          controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono  di
          allegare alla dichiarazione individuale  o  consolidata  di
          carattere non finanziario, depositata  presso  il  registro
          delle imprese, l'attestazione di cui  al  citato  comma  10
          dell'articolo 3. 
                3.  Salvo  che  il  fatto  non   integri   l'illecito
          amministrativo di cui al comma 4, quando  la  dichiarazione
          individuale o  consolidata  di  carattere  non  finanziario
          depositata presso il registro delle imprese non e'  redatta
          in conformita' a quanto prescritto dagli articoli  3  e  4,
          agli amministratori si applica una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 20.000  ad  euro  100.000.  La  medesima
          sanzione si applica ai componenti dell'organo di  controllo
          che, in violazione dei propri  doveri  di  vigilanza  e  di
          referto previsti dall'articolo  3,  comma  7,  omettono  di
          riferire all'assemblea che la dichiarazione  individuale  o
          consolidata di carattere non finanziario non e' redatta  in
          conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3  e  4.  La
          sanzione di cui al presente comma, ridotta della meta',  si
          applica agli amministratori e ai componenti dell'organo  di
          controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7,
          comma 1, che hanno attestato  la  conformita'  al  presente
          decreto di una dichiarazione individuale o  consolidata  di
          carattere non finanziario, depositata  presso  il  registro
          delle imprese, non redatta secondo  quanto  disposto  dagli
          articoli 3 e 4. 
                4. Salvo che il fatto costituisca  reato,  quando  la
          dichiarazione individuale o consolidata  di  carattere  non
          finanziario depositata presso  il  registro  delle  imprese
          contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al  vero
          ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione
          e' prevista ai sensi degli articoli  3  e  4  del  presente
          decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di
          controllo dell'en-te di interesse pubblico si  applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000  ad  euro
          150.000. La sanzione di  cui  al  presente  comma,  ridotta
          della meta', si applica agli amministratori e ai componenti
          dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di  cui
          all'articolo 7, comma 1, quando presso  il  registro  delle
          imprese  e'  depositata  una  dichiarazione  individuale  o
          consolidata  di  carattere  non  finanziario,  di  cui   e'
          attestata la conformita' ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
          contenente fatti materiali  rilevanti  non  rispondenti  al
          vero ovvero nella quale risultano  omessi  fatti  materiali
          rilevanti la cui informazione e' imposta dagli articoli 3 e
          4 del presente decreto. 
                5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo
          periodo,    che    omette    di    verificare    l'avvenuta
          predisposizione  della  dichiarazione  di   carattere   non
          finanziario  si   applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000.  Al  soggetto  di
          cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo,  che  omette
          di effettuare l'attestazione di  conformita'  di  cui  alla
          medesima   disposizione,   si    applica    una    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad  euro  100.000.
          Al medesimo soggetto si  applica  la  sanzione  di  cui  al
          periodo precedente quando, in violazione  dei  principi  di
          comportamento   e   delle    modalita'    di    svolgimento
          dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9,  comma  1,
          lettera c), attesta la conformita' al presente  decreto,  a
          norma dell'articolo  3,  comma  10,  di  una  dichiarazione
          individuale o consolidata  di  carattere  non  finanziario,
          depositata presso il registro delle imprese, non redatta in
          conformita' agli articoli 3 e 4. 
                6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al  presente  articolo  e'
          competente  la  Consob  e  si  osservano  le   disposizioni
          previste dagli articoli 194-bis, 195,  195-bis  e  196-bis,
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  Le  somme
          derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato.» 
                «Art. 9 (Poteri e coordinamento tra le Autorita').  -
          1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  la  Consob,
          sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza
          con riferimento ai soggetti da  esse  vigilati,  disciplina
          con regolamento: 
                  a) le modalita' di trasmissione diretta alla Consob
          della dichiarazione di carattere non finanziario  da  parte
          dei soggetti di cui  agli  articoli  2  e  7  del  presente
          decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5
          del presente decreto, le eventuali ulteriori  modalita'  di
          pubblicazione    della    dichiarazione    nonche'    delle
          informazioni richieste dalla Consob ai sensi  del  comma  2
          del presente articolo; 
                  b) le modalita' e i termini per il controllo  dalla
          stessa effettuato  sulle  dichiarazioni  di  carattere  non
          finanziario, anche con riferimento ai poteri  conferiti  ai
          sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo; 
                  c) i principi di comportamento e  le  modalita'  di
          svolgimento dell'incarico  di  verifica  della  conformita'
          delle informazioni da parte dei revisori. 
                2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme
          agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di  cui
          agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o  integrazioni
          e fissa il termine per l'adeguamento. In  caso  di  mancato
          adeguamento, si applica l'articolo 8. 
                3. La Consob puo' altresi' esercitare: 
                  a)  nei  confronti  dei  revisori  incaricati   dei
          compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i  poteri  di  cui
          all'articolo  22,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39; 
                  b) limitatamente all'assolvimento  dei  compiti  di
          cui al  presente  decreto  legislativo,  i  poteri  di  cui
          all'articolo 115, comma  1,  lettere.  a),  b)  e  c),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei  confronti
          degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei
          soggetti   diversi   che   pubblichino   informazioni   non
          finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del  presente  decreto
          nonche' dei componenti dei loro organi sociali.».